Il Consiglio dei Ministri e la nuova centralità della protezione complementare

Nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 161, pubblicato sul sito ufficiale del Governo, viene utilizzata in modo espresso la locuzione “protezione complementare”. Il testo è consultabile al seguente link istituzionale:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-161/31102

Il dato merita attenzione. Non per ragioni lessicali, ma per la sua portata sistemica. Quando il Governo richiama una categoria giuridica in un atto ufficiale, significa che quella categoria non è più periferica. Entra nel linguaggio della decisione politica e, di conseguenza, nella struttura della riforma.

Per anni la protezione complementare è rimasta confinata al dibattito tecnico. Dopo il superamento della protezione umanitaria e la riformulazione dell’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, essa ha assunto una configurazione normativa più precisa, ma il confronto pubblico ha continuato a oscillare tra contrapposizioni ideologiche. O ampliamento indiscriminato o restrizione generalizzata. In mezzo, una categoria giuridica poco compresa.

Il Comunicato n. 161 segnala invece un passaggio diverso. La protezione complementare viene richiamata come elemento strutturale dell’intervento normativo. Ciò significa che il legislatore ha compreso dove si colloca il vero snodo del sistema: non soltanto nell’ingresso nel territorio, ma nella permanenza qualificata.

La protezione internazionale in senso stretto risponde a presupposti legati alla persecuzione o al conflitto. I permessi per motivi di lavoro si fondano su un rapporto economico. La protezione complementare, invece, si colloca in una zona di bilanciamento tra diritti fondamentali, radicamento sociale e interesse pubblico. È il luogo in cui si valuta se la permanenza sul territorio sia giuridicamente sostenibile alla luce di un percorso effettivo di integrazione.

Da tempo sostengo che proprio questa categoria rappresenti il laboratorio del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Non è una formula ideologica, ma una struttura giuridica. La protezione complementare consente di superare l’alternativa sterile tra accoglienza senza condizioni e chiusura indiscriminata. Introduce un criterio di responsabilità. Non si tratta di negare diritti, ma di collegare la permanenza a una verifica concreta.

Il fatto che il Consiglio dei Ministri utilizzi questa categoria in modo esplicito conferma che la partita si gioca su questo terreno. Se la protezione complementare diventa oggetto di riforma, significa che essa è riconosciuta come asse decisivo del sistema. Qui si misura l’equilibrio tra tutela costituzionale e governo dell’immigrazione. Qui si decide chi resta e perché resta.

La questione ora non è meramente terminologica. È sostanziale. Se la protezione complementare viene resa più stringente, occorre evitare che si trasformi in una compressione irragionevole dei diritti. Se viene ampliata senza criteri chiari, rischia di perdere la propria funzione di bilanciamento. In entrambi i casi, la chiave resta la stessa: rendere l’integrazione un parametro oggettivo, verificabile e coerente.

Il Comunicato n. 161 non chiude il dibattito. Lo apre. Segnala che il centro del sistema non è più soltanto l’ingresso, ma la permanenza responsabile. In questo senso, la nuova centralità della protezione complementare non è un dettaglio tecnico, ma un passaggio strategico.

È su questo terreno che si costruisce una politica migratoria credibile. Non sull’emotività, non sulla retorica, ma su categorie giuridiche solide e coerenti. La protezione complementare, oggi, è una di queste.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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