Polonia, il PESEL non basta più: dal 1° settembre chi non conferma l’identità perde lo status UKR

In Polonia il calendario sta per produrre un effetto giuridico immediato. Entro il 31 agosto 2026 una parte dei cittadini ucraini titolari di numero PESEL con status UKR deve confermare la propria identità davanti a un ufficio comunale. Chi non lo farà vedrà lo status UKR sostituito, dal 1° settembre, con la sigla NUE e perderà il diritto al soggiorno fondato sulla protezione temporanea.

L’obbligo non riguarda indistintamente tutti gli ucraini presenti nel Paese. La norma si applica a coloro ai quali il PESEL UKR fu attribuito sulla base di una dichiarazione, senza l’esibizione di un documento di viaggio valido. La situazione ricorre con particolare frequenza per i minori arrivati nelle prime fasi della guerra, quando molte famiglie non disponevano ancora di un passaporto individuale per i figli.

Il procedimento è definito dall’articolo 25 della legge polacca del 23 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 24 febbraio ed entrata in vigore il 5 marzo. L’interessato deve presentarsi in qualsiasi comune polacco con un documento di viaggio valido; l’amministrazione verifica l’identità e aggiorna i dati collegati al PESEL. Non occorre richiedere un nuovo numero: ciò che deve essere completato è il passaggio dall’identificazione dichiarata a quella documentale.

La conseguenza dell’omissione è automatica sul piano della registrazione, ma va descritta senza equivoci. Il passaggio da UKR a NUE elimina la specifica base di soggiorno derivante dalla protezione temporanea; non equivale, da solo, a un ordine di espulsione e non cancella un eventuale diverso titolo di soggiorno posseduto dall’interessato. Per chi non dispone di un’altra base legale, tuttavia, la perdita dello status apre un problema immediato di permanenza regolare.

È qui che emerge la tensione. La Polonia vuole trasformare un archivio costruito nell’emergenza in un sistema fondato su identità verificabili, esigenza legittima per gestire soggiorno, prestazioni e lavoro. Ma una formalità documentale separa ora la protezione dalla perdita del relativo diritto di soggiorno, anche per persone che nel frattempo possono avere figli a scuola, un impiego e una vita ormai visibile alle istituzioni.

Le conseguenze non si fermano al documento. La stampa locale richiama il possibile venir meno delle prestazioni collegate allo status, compreso il sostegno familiare “800+”, mentre per i lavoratori diventa decisivo verificare se continui a esistere la base che consente il soggiorno e l’occupazione secondo il regime speciale. Il datore di lavoro non può presumere che il solo numero PESEL conservi indefinitamente ogni effetto.

L’integrazione realizzata nella società polacca non sostituisce il titolo di soggiorno e non neutralizza l’obbligo di identificazione. Proprio per questo la responsabilità pubblica si misura anche nella qualità dell’avviso: informazione comprensibile, accesso effettivo agli uffici comunali e indicazioni pratiche per chi deve ancora ottenere il passaporto, soprattutto quando sono coinvolti minori. Una regola può essere rigorosa senza diventare una trappola amministrativa.

Il controllo dell’immigrazione comincia dall’identità certa, ma non finisce nel registro. Un sistema credibile deve sapere chi protegge, perché lo protegge e quando quella protezione cessa; deve anche impedire che il passaggio dall’emergenza all’ordinario trasformi una lacuna documentale in un vuoto giuridico inatteso.

Fonti: Guardia di frontiera polacca; Gazzetta ufficiale polacca, legge del 23 gennaio 2026, posizione 203; Zawsze Pomorze, 27 agosto 2026.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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