La polizia di Istanbul ha fatto irruzione il 26 agosto 2026 in un’abitazione di Bakırköy dopo una segnalazione su donne straniere alle quali sarebbero stati sottratti i passaporti e imposto di lavorare. L’operazione della sezione competente per il contrasto al traffico di migranti e per le frontiere ha liberato 14 donne e portato al fermo di quattro persone. Le responsabilità penali, naturalmente, dovranno essere accertate nel procedimento.
Il dettaglio che rende il caso più importante della cronaca di polizia è ciò che è accaduto dopo. Secondo DHA e il resoconto di Anadolu Ajansı, sette donne risultavano in posizione regolare; le altre sette, prive di un valido titolo di soggiorno, sono state trasferite a un centro di rimpatrio. La stessa operazione le descrive dunque come persone liberate da una costrizione e, nello stesso tempo, come straniere irregolari da avviare al circuito amministrativo dell’allontanamento.
Il trasferimento in un centro non prova, da solo, che sia stata disposta o eseguita un’espulsione. Può servire all’identificazione e agli accertamenti, e le notizie disponibili non chiariscono ancora se sia stata formalmente attivata la procedura di riconoscimento delle vittime. Ma proprio questa lacuna mostra la questione essenziale: prima di decidere sul soggiorno occorre stabilire se l’irregolarità sia una scelta autonoma oppure uno degli strumenti usati dagli sfruttatori per controllare la persona.
La legge turca n. 6458 offre una risposta precisa. Gli articoli 48 e 49 prevedono che il governatorato rilasci allo straniero vittima di tratta, o rispetto al quale esistano forti indizi di vittimizzazione, un permesso di soggiorno di trenta giorni per consentirgli di riprendersi, riflettere e decidere se collaborare con le autorità. Per questo permesso non valgono le ordinarie condizioni richieste per il soggiorno; esso può essere prorogato, per ragioni di sicurezza, salute o circostanze particolari, in periodi non superiori a sei mesi e fino a un massimo complessivo di tre anni.
Anche la disciplina dell’allontanamento traccia un limite. L’articolo 55 esclude l’adozione del provvedimento di espulsione nei confronti delle vittime che beneficiano del programma di sostegno. La Presidenza turca per la gestione delle migrazioni chiarisce inoltre che, per avviare questa protezione, non occorre già possedere passaporto, visto, assicurazione o mezzi di sostentamento: è sufficiente una seria valutazione degli indizi.
Le competenze non vanno confuse. La polizia indaga e mette in sicurezza le persone; pubblico ministero e giudice accertano gli eventuali reati; governatorato e autorità migratoria valutano protezione, permesso e posizione amministrativa. Se la categoria dell’irregolarità viene applicata prima della verifica sulla tratta, l’ordine del procedimento si capovolge: il dato documentale finisce per oscurare la condizione che la legge impone di esaminare.
La sottrazione del passaporto è particolarmente significativa perché spezza autonomia, mobilità e possibilità di chiedere aiuto. In casi simili, il titolo di soggiorno non può essere ignorato, ma neppure trasformato nel primo e unico criterio. Proteggere la possibile vittima non significa attribuirle automaticamente un diritto permanente a restare; significa darle il tempo e le garanzie necessarie perché la sua posizione sia decisa individualmente, senza che il ritorno preceda l’accertamento.
L’integrazione comincia dalla libertà concreta della persona: recuperare i documenti, sottrarsi alla coercizione, accedere alla tutela e poter scegliere se collaborare. Solo dopo vengono la permanenza, quando prevista, oppure un ritorno legale e sicuro. Uno Stato è credibile non quando confonde ogni straniero senza permesso con chi lo sfrutta, ma quando sa distinguere la vittima dall’autore e applicare a ciascuno la procedura corretta.
Fonti: Demirören Haber Ajansı, 26 agosto 2026; Anadolu Ajansı, 26 agosto 2026; Presidenza della Repubblica di Turchia – Gestione delle migrazioni, disciplina sul contrasto alla tratta; disciplina ufficiale sull’espulsione.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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