Germania, nuovo volo collettivo verso Kabul: rimpatriare è legittimo, ma con i talebani le garanzie devono esse re individuali e verificabili

La Germania ha effettuato il 25 agosto un nuovo volo charter da Lipsia/Halle a Kabul con 23 cittadini afghani destinatari di provvedimenti di allontanamento. Secondo le informazioni diffuse successivamente dal Ministero federale dell’Interno, gli uomini coinvolti erano persone che avevano avuto rilevanza penale; tra i reati richiamati dalle fonti figurano condotte gravi. È inoltre noto che il Governo tedesco intende progressivamente estendere i rimpatri verso l’Afghanistan oltre la categoria dei condannati e dei soggetti considerati pericolosi.

Il principio deve essere affermato senza ambiguità: uno Stato ha il diritto, e in molti casi il dovere, di eseguire un provvedimento definitivo di allontanamento quando lo straniero non possiede più titolo per restare. Un sistema nel quale le decisioni definitive non vengono eseguite perde credibilità. Ma proprio perché l’esecuzione è necessaria, deve avvenire nel rispetto rigoroso delle garanzie individuali. Il caso afghano rende questa esigenza particolarmente delicata.

La prima distinzione riguarda il significato dell’espressione “volo collettivo”. Il fatto che più persone vengano trasferite sullo stesso charter non rende di per sé l’operazione una espulsione collettiva vietata dal diritto europeo. Il divieto di espulsioni collettive, previsto dall’articolo 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, riguarda essenzialmente l’assenza di un esame individuale effettivo delle posizioni. Se ciascun destinatario dispone di una decisione propria, adottata dopo una valutazione personale e accompagnata dalle possibilità di ricorso previste dall’ordinamento, il mezzo materiale utilizzato per eseguire contemporaneamente più provvedimenti non trasforma automaticamente l’operazione in una espulsione collettiva illegittima.

Il vero problema è quindi ciò che accade prima dell’imbarco. Ogni posizione deve essere verificata individualmente, soprattutto rispetto al principio di non-refoulement e al divieto assoluto sancito dall’articolo 3 CEDU di esporre una persona a tortura o trattamenti inumani o degradanti. Non basta che il Paese sia quello di
cittadinanza; occorre verificare se, nelle circostanze concrete della persona, il ritorno produca un rischio reale incompatibile con gli obblighi internazionali.

Nel caso dell’Afghanistan questa verifica non può essere trattata come una formalità. Il potere è esercitato dai talebani, che la Germania non riconosce come Governo legittimo. Le organizzazioni internazionali continuano a documentare una situazione umanitaria estremamente difficile e gravissime limitazioni dei diritti fondamentali, in particolare per donne e ragazze. La posizione individuale, il profilo personale, le precedenti attività, i rapporti familiari, l’eventuale esposizione politica o religiosa e ogni altro fattore di rischio devono quindi essere esaminati con particolare attenzione.

Esiste poi una seconda questione, più politica ma non meno importante: la cooperazione necessaria per realizzare materialmente i rimpatri. Per far atterrare un charter, identificare i destinatari e consegnarli alle autorità locali occorre inevitabilmente una qualche forma di interlocuzione con chi esercita il controllo effettivo del territorio. Questo non equivale necessariamente al riconoscimento diplomatico del regime. Tuttavia crea un rapporto operativo che deve essere
trasparente nei suoi limiti, perché una politica di rimpatrio non può produrre, per via amministrativa, una progressiva normalizzazione di un regime che lo stesso Stato dichiara di non riconoscere.

Il tema diventa ancora più sensibile se i rimpatri verranno estesi a persone prive di condanne penali. Nei confronti di soggetti
responsabili di reati gravi l’interesse pubblico all’allontanamento è particolarmente forte, fermo restando che neppure la pericolosità consente di derogare al divieto assoluto dell’articolo 3 CEDU. Quando invece si passa alla generalità degli stranieri irregolari, l’esame individuale assume un peso ancora maggiore e qualsiasi automatismo fondato sulla nazionalità deve essere evitato.

Nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione il ritorno costituisce una componente necessaria della politica migratoria. Ma proprio per questo deve essere giuridicamente solido. ReImmigrazione non può significare espulsione indiscriminata; significa rendere effettiva la conseguenza della mancata integrazione o dell’assenza di titolo quando
l’ordinamento consente il ritorno, dopo una valutazione individuale e nel rispetto dei limiti inderogabili posti dai diritti fondamentali.

Il caso tedesco dimostra quindi due cose contemporaneamente. La prima è che l’Europa deve recuperare capacità effettiva di rimpatrio. La seconda è che questa capacità non può essere costruita abbassando le garanzie proprio quando il Paese di destinazione è governato da un regime come quello talebano.

Un charter con ventitré persone può essere perfettamente compatibile con il diritto europeo se rappresenta l’esecuzione materiale di ventitré decisioni realmente individuali. Diventa problematico quando il gruppo prende il posto della persona e la destinazione prende il posto della valutazione del rischio. È su questa linea, sottile ma decisiva, che si misura la differenza tra una politica dei rimpatri efficace e una politica dei rimpatri incompatibile con lo Stato di diritto.

Fonte: DIE ZEIT e Deutsche Presse-Agentur, 25 agosto 2026; Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 3 e Protocollo n. 4, art. 4.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

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