Polonia, il permesso di lavoro non basta più: il controllo torna prima dell’ingresso

Dal 22 agosto 2026 un permesso di lavoro non basta più per lavorare legalmente in Polonia se il cittadino straniero è entrato nel Paese beneficiando dell’esenzione dal visto. La nuova disciplina riguarda i cittadini di Colombia, Georgia e Venezuela ed è stata richiamata il 25 agosto dall’Ufficio del lavoro di Varsavia con un avviso rivolto direttamente a lavoratori e datori: per iniziare un’attività, anche stagionale, occorre ora una visa appropriata o un diverso titolo di soggiorno che consenta il lavoro.

La misura sembra tecnica, ma corregge una delle ambiguità più frequenti nelle politiche migratorie: l’autorizzazione a svolgere un impiego non coincide con il diritto di entrare e soggiornare per lavorare. Fino alla stretta, un cittadino dei tre Paesi poteva arrivare senza visto per un soggiorno breve e utilizzare un permesso di lavoro durante quella permanenza. Varsavia considera ormai quel passaggio troppo esposto ad abusi e riporta la verifica migratoria a monte, prima della partenza.

Il fondamento è il regolamento del ministro della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali del 31 luglio 2026, pubblicato nel Dziennik Ustaw, posizione 1072. Il provvedimento attua la legge polacca del 20 marzo 2025 sulle condizioni per affidare lavoro agli stranieri e inserisce Colombia, Georgia e Venezuela nell’elenco dei Paesi i cui cittadini non possono lavorare sulla sola combinazione tra soggiorno senza visto e permesso di lavoro. Non è un divieto generale di ingresso né una chiusura del mercato del lavoro: è la richiesta di un titolo coerente con lo scopo effettivo del viaggio.

La disciplina transitoria protegge chi aveva già cominciato a lavorare prima del 22 agosto sulla base di un’autorizzazione valida: queste persone possono proseguire fino alla scadenza del periodo di soggiorno senza visto. La tutela, però, dipende dall’attività già iniziata. Chi possedeva soltanto un permesso non ancora utilizzato, oppure ne ha ottenuto uno dopo l’entrata in vigore del regolamento, non beneficia automaticamente del vecchio regime.

Il punto più delicato riguarda le pratiche ancora pendenti. Le istruzioni del Ministero spiegano che chi lavorava legalmente prima della riforma e ha poi chiesto il permesso unico di soggiorno e lavoro può continuare durante l’attesa, ricorrendone le condizioni. Chi invece si trovava in Polonia senza visto ma non era già autorizzato a lavorare non acquista il diritto al lavoro per il solo fatto di aver presentato la domanda. La pendenza del procedimento conserva una posizione esistente; non ne crea una che prima non c’era.

La stretta ha una dimensione concreta. Secondo i dati riportati dalla testata polacca RMF24, nel 2025 furono rilasciati ai cittadini dei tre Paesi 39.092 permessi di lavoro, oltre 37.000 dei quali a colombiani. La stessa fonte ha segnalato il rischio che i ritardi amministrativi ricadano su persone che avevano presentato regolarmente le domande prima del cambio delle regole. È la contraddizione che Varsavia dovrà evitare: combattere lavoro nero, sfruttamento e uso improprio dell’esenzione dal visto senza trasformare l’inefficienza degli uffici in irregolarità a carico del lavoratore.

Il modello polacco indica comunque una direzione precisa. Prima si chiarisce lo scopo dell’ingresso, poi si autorizzano soggiorno e lavoro su basi coerenti, infine si verifica che il rapporto sia effettivo e regolare. Per chi ha titolo a restare, l’occupazione legale può diventare il primo elemento di autonomia e integrazione. Per chi non possiede più una base di soggiorno, l’ordinamento deve invece offrire una decisione tempestiva e, quando necessario, un ritorno ordinato. Il lavoro non sostituisce il titolo; il titolo, senza un’attività reale, non dimostra integrazione.

La Polonia non ha eliminato l’immigrazione lavorativa: ha eliminato la scorciatoia che consentiva di arrivare come visitatori e trasformare successivamente quella presenza in lavoro. La riforma sarà credibile soltanto se i consolati e gli uffici sapranno decidere in tempi compatibili con le esigenze delle imprese. Ma il principio è difficilmente contestabile: una politica migratoria seria non regolarizza lo scopo dell’ingresso dopo che l’ingresso è già avvenuto; lo verifica prima.

Fonti: Ufficio del lavoro di Varsavia, comunicazione del 25 agosto 2026; Ministero polacco della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali; RMF24.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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