Stati Uniti, dopo Maduro cambia la prova dell’asilo: il rischio deve essere ancora attuale

Il 4 settembre 2026 la Board of Immigration Appeals ha stabilito un precedente destinato a incidere sulle domande di asilo presentate negli Stati Uniti dai cittadini venezuelani. Nel caso Matter of A-E-V-M-, 30 I&N Dec. 20, la Board ha annullato la decisione con cui un giudice dell’immigrazione aveva riconosciuto l’asilo a una oppositrice del governo di Nicolás Maduro e ha rinviato il procedimento per una nuova valutazione. La protezione non è stata definitivamente negata, ma il rischio dovrà essere dimostrato alla luce della situazione politica successiva al 3 gennaio 2026.

La vicenda mostra con particolare chiarezza la tensione tra memoria della persecuzione e attualità del pericolo. La richiedente, entrata negli Stati Uniti come studentessa nel 2014, aveva partecipato con il marito ad attività politiche di opposizione; aveva riferito minacce, intimidazioni, l’aggressione subita dal coniuge e l’annullamento dei loro passaporti nel 2025. Il primo giudice l’aveva ritenuta credibile e aveva riconosciuto un fondato timore di persecuzione futura, pur escludendo che gli episodi già subiti raggiungessero la soglia della persecuzione passata.

La Board non ha affermato che il Venezuela sia ormai sicuro e non ha costruito una presunzione generale contro i richiedenti venezuelani. Ha però ritenuto insufficiente sostenere, senza accertamenti specifici, che «l’essenza» del governo Maduro sia rimasta immutata. La rimozione dell’ex presidente, il trasferimento del potere esecutivo, il ripristino delle relazioni diplomatiche e i successivi sviluppi istituzionali costituiscono, secondo la decisione, un mutamento delle condizioni del Paese altamente rilevante, che il giudice deve misurare sulla posizione concreta della persona.

Il quadro giuridico è quello della sezione 208 dell’Immigration and Nationality Act e dell’articolo 1208.13(b)(2) del titolo 8 del Code of Federal Regulations. Chi non ha dimostrato una persecuzione passata conserva l’onere di provare un timore futuro fondato, collegato a uno dei motivi protetti e oggettivamente ragionevole. Se invece la persecuzione passata è accertata, cambia la distribuzione dell’onere: spetta al Department of Homeland Security dimostrare che il mutamento delle circostanze sia fondamentale e abbia eliminato il rischio.

Il punto decisivo non è dunque la semplice sostituzione del capo dello Stato. La stessa Board riconosce che il pericolo può sopravvivere quando funzionari, apparati di sicurezza, istituzioni o gruppi legati al precedente governo conservano autorità, oppure quando il successore mantiene il medesimo intento persecutorio. Sul rinvio dovrà essere accertato chi potrebbe ancora colpire la richiedente, se ne possieda la capacità e se conservi un interesse individuale nei suoi confronti. Il nuovo contesto politico non cancella la prova: ne sposta il baricentro dal passato documentato al futuro concretamente prevedibile.

La decisione apre anche un secondo fronte, strettamente procedurale. La donna era stata indicata nel 2015 come beneficiaria derivata nella domanda del marito, ma aveva depositato una propria domanda soltanto il 19 marzo 2026. Il giudice aveva riconosciuto l’asilo senza verificare il rispetto del termine annuale previsto dalla legge né l’esistenza di una causa di eccezione. La Board ha quindi chiesto un nuovo accertamento anche su questo punto; qualora la domanda risultasse tardiva, dovranno comunque essere esaminate la protezione contro l’allontanamento e quella derivante dalla Convenzione contro la tortura.

La portata pratica è notevole. La ricostruzione pubblicata il 5 settembre da El País US riferisce che, sino a luglio, erano stati esaminati 145.989 casi venezuelani, con un tasso di riconoscimento del 9,8 per cento, mentre l’intero sistema statunitense continuava a gestire oltre 2,3 milioni di domande pendenti. Il precedente offre al Governo un argomento forte nei procedimenti ancora aperti, ma non autorizza decisioni seriali: ciascun richiedente deve poter produrre elementi aggiornati su minacce, reti di potere, attività di opposizione e permanenza dell’interesse persecutorio.

Questa è la misura corretta del rapporto tra protezione e ritorno. L’asilo non può cristallizzare per sempre una fotografia storica, ma neppure può cessare perché un mutamento politico è stato proclamato. Prima di concludere che una persona possa tornare, occorre verificare se il potere che la perseguitava sia davvero scomparso o abbia soltanto cambiato vertice. La transizione politica entra legittimamente nel giudizio; trasformarla in una scorciatoia collettiva, invece, svuoterebbe proprio quel carattere individuale che distingue il diritto d’asilo da una decisione di politica estera.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Commenti

Rispondi

Scopri di più da Integrazione o ReImmigrazione

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere