Leggendo l’articolo https://www.laverita.info/dopo-referendum-destra-remigrazione-immigrazione-2676615891.html emerge con chiarezza come il termine “remigrazione” venga utilizzato in chiave politica, quasi come se fosse una proposta già strutturata e traducibile automaticamente in diritto positivo.
Ma questo è il primo equivoco.
La “remigrazione” non è una categoria giuridica. Non esiste nel diritto dell’Unione Europea, né nel diritto interno. È una parola che appartiene al dibattito politico e che, proprio per questo, rischia di restare indeterminata nei contenuti e nelle modalità di applicazione.
Il diritto, invece, richiede esattamente l’opposto: precisione, tipizzazione, garanzie.
Anche quando si parla di rimpatri, l’ordinamento prevede strumenti ben definiti, sottoposti a limiti e controlli. Le politiche che si stanno sviluppando anche a livello del Parlamento Europeo non introducono categorie nuove, ma rafforzano meccanismi già esistenti. Inserire in questo quadro una nozione come “remigrazione” senza una definizione normativa significa spostare il discorso fuori dal perimetro giuridico.
Ma il limite dell’articolo non è solo questo.
Si insiste sulla necessità di rafforzare le politiche di allontanamento, ma manca completamente un passaggio fondamentale: quale sia il criterio per stabilire chi deve restare. Anche qui, il tema dell’integrazione è del tutto assente.
Il rischio è evidente. Senza un parametro giuridico fondato sull’integrazione – lavoro, lingua, rispetto delle regole – il discorso sulla “remigrazione” resta inevitabilmente generico. Si invoca un risultato (l’allontanamento), senza costruire il presupposto giuridico che lo renda coerente e applicabile.
In questo modo, il dibattito si polarizza: da un lato chi utilizza il termine in senso politico, dall’altro chi lo rifiuta in blocco. Ma entrambe le posizioni, se non affrontano il nodo dell’integrazione, restano incomplete.
Il punto, invece, è costruire un criterio giuridico serio, individuale e verificabile, che consenta di distinguere tra permanenza e allontanamento senza uscire dal perimetro dello Stato di diritto.
È in questa prospettiva che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, che non coincide con la “remigrazione” intesa in senso politico, ma si fonda su un accertamento concreto del livello di integrazione della persona.
Senza questo passaggio, il rischio è quello di trasformare una questione giuridica complessa in uno slogan. E gli slogan, per loro natura, non si applicano: si limitano a semplificare.

L’articolo pubblicato su Torino Cronaca (https://torinocronaca.it/news/torino/620120/cpr-un-centro-che-non-rimpatria-il-90-non-fa-ritorno-a-casa.html) evidenzia un dato critico: l’inefficacia dei CPR nel garantire l’effettività dei rimpatri. Dal punto di vista giuridico, il problema non è solo organizzativo, ma strutturale. I CPR intervengono nella fase finale del procedimento di espulsione, quando l’irregolarità è già consolidata e spesso accompagnata da ostacoli pratici e giuridici che…
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