Nel dibattito europeo contemporaneo sulle politiche migratorie stanno emergendo due concetti che, pur apparendo talvolta accostati nel discorso pubblico, rispondono in realtà a logiche profondamente diverse: Remigrazione e ReImmigrazione. Si tratta di due modelli di governo dell’immigrazione che non soltanto divergono sul piano politico, ma che soprattutto si collocano su piani radicalmente differenti sotto il profilo giuridico e costituzionale.
La Remigrazione nasce come concetto politico sviluppato in alcuni ambienti ideologici europei e indica, in sintesi, la prospettiva di un ritorno massiccio degli stranieri verso i Paesi di origine, anche quando essi si trovino stabilmente insediati nel territorio degli Stati europei. In tale impostazione, il problema migratorio viene affrontato prevalentemente attraverso la lente della composizione demografica delle società e della preservazione di determinati equilibri culturali o identitari. Il presupposto implicito di questa visione è che la presenza dello straniero costituisca di per sé un elemento di alterazione dell’ordine sociale e che, conseguentemente, la soluzione più coerente sia la riduzione strutturale di tale presenza.
La ReImmigrazione, al contrario, rappresenta un paradigma radicalmente diverso. Essa non nasce come concetto identitario o demografico, ma come modello giuridico di gestione dell’immigrazione fondato sull’integrazione effettiva e sul rispetto dei diritti fondamentali della persona. In questa prospettiva, l’immigrazione non è considerata un fenomeno da eliminare, ma un fenomeno da governare attraverso criteri chiari, giuridicamente sostenibili e coerenti con l’ordinamento costituzionale ed europeo.
Il presupposto centrale del paradigma della ReImmigrazione è semplice: lo straniero che si integra deve poter rimanere, mentre lo straniero che non si integra deve tornare nel proprio Paese di origine. L’integrazione diventa quindi il vero criterio di legittimazione della permanenza sul territorio dello Stato. Non si tratta di un criterio meramente economico, né esclusivamente lavorativo, ma di un concetto più ampio che comprende almeno tre elementi fondamentali: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole dell’ordinamento giuridico.
Questa impostazione consente di superare una delle principali contraddizioni che hanno caratterizzato il dibattito europeo negli ultimi anni. Da un lato, infatti, si sono sviluppate politiche migratorie spesso prive di strumenti efficaci di integrazione; dall’altro lato, sono emerse reazioni politiche radicali che propongono soluzioni drastiche e difficilmente compatibili con il sistema dei diritti fondamentali. Il paradigma della ReImmigrazione si colloca invece su un terreno diverso: quello del diritto positivo, della Costituzione e delle convenzioni internazionali.
In questa prospettiva assume particolare rilevanza il tema della protezione complementare, che costituisce uno degli strumenti attraverso i quali l’ordinamento giuridico europeo e nazionale garantisce il rispetto dei diritti fondamentali della persona straniera.
Nel mio volume La protezione complementare,
ho evidenziato come tale forma di tutela trovi il proprio fondamento nel diritto di asilo costituzionale e nel principio di non-refoulement, che impedisce l’allontanamento dello straniero quando questo comporterebbe la violazione di diritti fondamentali, come il diritto alla vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La protezione complementare rappresenta, dunque, una manifestazione concreta del principio secondo cui i diritti inviolabili appartengono alla persona in quanto tale, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla nazionalità. Proprio per questo motivo essa costituisce uno degli elementi che rendono giuridicamente impraticabile una visione puramente espulsiva delle politiche migratorie.
Il paradigma della ReImmigrazione si colloca esattamente in questo spazio giuridico. Esso riconosce che l’ordinamento costituzionale e quello europeo impongono limiti precisi alle politiche di espulsione e di rimpatrio, ma al tempo stesso afferma con chiarezza che la permanenza dello straniero sul territorio nazionale non può essere sganciata dal tema dell’integrazione. In altri termini, la ReImmigrazione propone di sostituire il tradizionale dilemma tra accoglienza indiscriminata e espulsione generalizzata con un criterio giuridicamente più solido: integrazione o ritorno.
Da questo punto di vista, la differenza tra Remigrazione e ReImmigrazione appare evidente. La prima si colloca principalmente sul terreno della teoria politica e della riflessione identitaria. La seconda, invece, si propone come un modello di governo dell’immigrazione fondato sul diritto, capace di coniugare il rispetto dei diritti fondamentali con l’esigenza di garantire la coesione sociale e l’interesse nazionale.
Nel contesto europeo attuale, caratterizzato da profonde trasformazioni demografiche e da crescenti tensioni politiche sul tema migratorio, la costruzione di un paradigma giuridico coerente appare sempre più necessaria. La ReImmigrazione si propone, dunque, non come una teoria astratta, ma come una possibile chiave di lettura per ripensare le politiche migratorie nel quadro della Costituzione, del diritto dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali sui diritti umani.
In definitiva, mentre la Remigrazione si presenta come una risposta politica alla trasformazione demografica delle società europee, la ReImmigrazione si configura come un modello giuridico di regolazione dell’immigrazione, fondato sull’integrazione, sulla responsabilità individuale e sul rispetto dei diritti fondamentali.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – Diritto dell’immigrazione
Lobbista presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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