A margine del decreto del Tribunale di Cagliari, Sezione immigrazione, R.G. numero 5109/2024, emesso il 23 dicembre 2025
Nel dibattito contemporaneo sull’immigrazione si continua a registrare una persistente ambiguità concettuale: la tendenza a sovrapporre la funzione della protezione complementare a quella dell’integrazione stabile, trasformando una misura di garanzia in un titolo di permanenza sostanzialmente definitivo. È un equivoco che il diritto positivo non giustifica e che la giurisprudenza, se letta correttamente, continua a smentire.
Un esempio emblematico è rappresentato dal decreto del Tribunale di Cagliari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, R.G. numero 5109/2024, emesso in data 23 dicembre 2025, con cui è stato riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998, nella formulazione successiva al decreto-legge numero 20 del 2023, convertito dalla legge numero 50 del 2023 12766422s accoglimento ricorso.
La decisione è interessante non tanto per l’esito favorevole al ricorrente, quanto per il perimetro giuridico entro cui il Collegio colloca la protezione complementare. Il Tribunale, infatti, esclude espressamente la sussistenza dei presupposti per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria, riconoscendo la tutela esclusivamente in funzione del divieto di rimpatrio derivante da obblighi costituzionali e internazionali, con particolare riferimento al diritto alla salute, alla dignità della persona e alla vita privata e familiare.
È un passaggio centrale: la protezione complementare viene ricondotta alla sua natura di misura residuale e di chiusura del sistema, non a una forma alternativa di protezione maggiore. Il Tribunale ribadisce che essa opera come limite all’esercizio del potere espulsivo dello Stato, quando l’allontanamento determinerebbe una violazione dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, in combinato disposto con l’art. 5, comma 6, e con gli obblighi derivanti dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Questa impostazione è perfettamente coerente con una lettura ordinata e non ideologica del sistema. La protezione complementare non è concepita come strumento di stabilizzazione automatica, né come canale generalizzato di integrazione. La sua funzione è negativa, non positiva: impedire il rimpatrio quando questo non è giuridicamente consentito, non attribuire un diritto incondizionato a rimanere.
È proprio su questo punto che si innesta il paradigma della ReImmigrazione. Lungi dall’essere in contraddizione con la protezione complementare, la ReImmigrazione ne rappresenta il naturale completamento logico. Uno Stato di diritto è tale se sa riconoscere le tutele quando sono dovute, ma anche se è in grado di ripristinare la regola del ritorno quando cessano le condizioni che giustificavano la deroga.
Il decreto del Tribunale di Cagliari del 23 dicembre 2025, ruolo generale numero 5109/2024, dimostra che il sistema dispone già degli strumenti per operare questo equilibrio. Il riconoscimento della protezione speciale avviene sulla base di una valutazione individualizzata, fondata su elementi contingenti e verificabili: condizioni di salute, accesso alle cure, percorso lavorativo, assenza di pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nulla, nella decisione, consente di trasformare tale tutela in un diritto irreversibile alla permanenza.
Ed è questo il punto che spesso viene rimosso nel dibattito pubblico: la protezione complementare non sospende la sovranità dello Stato, ma ne disciplina l’esercizio. Se l’integrazione è effettiva e conforme alle regole, potrà trovare riconoscimento nei canali ordinari previsti dall’ordinamento. Se invece l’integrazione fallisce, o se le condizioni ostative al rimpatrio vengono meno, la ReImmigrazione non è una scelta politica discrezionale, ma una conseguenza giuridicamente fisiologica.
Continuare a presentare la protezione complementare come una scorciatoia verso la stabilizzazione significa snaturare l’istituto e indebolire l’intero sistema. Ricondurla, invece, alla sua funzione originaria – tutela dei diritti fondamentali senza automatismi – consente di ristabilire un equilibrio credibile tra protezione, integrazione e ritorno.
È su questo equilibrio che si misura oggi la tenuta dello Stato di diritto in materia di immigrazione. Ed è su questo terreno che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione si colloca come proposta giuridicamente coerente e politicamente responsabile.
Avv. Fabio Loscerbo
Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea numero 280782895721-36

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