Il decreto emesso dal Tribunale di Trieste il 16 giugno 2026 nel procedimento R.G. 3304/2026 rappresenta una decisione destinata ad alimentare il dibattito sul ruolo dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Tuttavia, limitarsi a discutere della legittimità o dell’efficacia del trattenimento amministrativo rischia di far perdere di vista il vero problema che emerge da questa vicenda.
La questione non riguarda il CPR.
La questione riguarda ciò che accade prima del CPR.
Da anni il confronto politico e mediatico si concentra sugli ingressi, sulle procedure di asilo, sulle espulsioni e sui rimpatri. Molto meno si discute di ciò che dovrebbe accadere tra l’arrivo dello straniero sul territorio nazionale e l’eventuale decisione di allontanamento.
Eppure è proprio in quello spazio temporale che si gioca il successo o il fallimento delle politiche migratorie.
Nel caso deciso dal Tribunale di Trieste, il soggetto trattenuto viveva in Italia dal 2001. Aveva trascorso nel nostro Paese circa venticinque anni della propria vita. Aveva lavorato, aveva costruito relazioni familiari, aveva figli regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e disponeva di una rete sociale che il giudice ha ritenuto rilevante ai fini della decisione.
Proprio questi elementi hanno contribuito alla mancata convalida del trattenimento.
Ma la vera domanda è un’altra.
Perché tali circostanze vengono valutate soltanto nel momento in cui la persona si trova già all’interno del circuito del trattenimento amministrativo?
Perché il sistema arriva a interrogarsi sul livello di integrazione di uno straniero soltanto quando si discute della sua permanenza in un CPR?
La risposta evidenzia una lacuna strutturale dell’attuale modello migratorio.
Lo Stato controlla gli ingressi. Lo Stato rilascia e rinnova permessi di soggiorno. Lo Stato dispone espulsioni e organizza rimpatri. Tuttavia, non esiste un sistema organico e permanente di valutazione dell’integrazione capace di produrre effetti giuridici concreti.
Non esiste un procedimento attraverso il quale venga accertato periodicamente il grado di integrazione raggiunto dalla persona. Non esiste una verifica sistematica della conoscenza della lingua italiana, della partecipazione al mercato del lavoro, del rispetto delle regole, della costruzione di legami familiari e sociali o del livello complessivo di inserimento nella comunità nazionale.
Di conseguenza, questi elementi rimangono sullo sfondo fino al momento in cui interviene una procedura di espulsione o un trattenimento amministrativo.
A quel punto il giudice si trova costretto a prendere in considerazione proprio quei fattori che avrebbero dovuto essere valutati molti anni prima.
Questo meccanismo produce una conseguenza paradossale.
Se gli stessi elementi valorizzati dal Tribunale di Trieste fossero stati esaminati preventivamente attraverso un sistema giuridico di valutazione dell’integrazione, il percorso amministrativo avrebbe potuto seguire due strade diverse ma entrambe più coerenti.
Se tali elementi fossero stati ritenuti sufficienti, il soggetto avrebbe potuto consolidare la propria posizione giuridica e non sarebbe mai arrivato al CPR.
Se, al contrario, fossero stati ritenuti insufficienti per dimostrare una reale integrazione, questa conclusione sarebbe stata raggiunta molto prima dell’avvio della procedura di rimpatrio e avrebbe costituito il presupposto di un percorso di ReImmigrazione o di allontanamento.
In entrambi i casi la valutazione decisiva sarebbe avvenuta a monte.
Oggi, invece, quella valutazione viene spesso effettuata per la prima volta dal giudice della convalida.
È qui che emerge il limite dell’attuale sistema.
Il CPR dovrebbe rappresentare l’ultimo anello di una catena amministrativa e giuridica già compiuta. Dovrebbe intervenire dopo che lo Stato ha verificato, misurato e valutato il livello di integrazione della persona interessata. Dovrebbe essere la fase conclusiva di un percorso nel quale siano già state accertate le ragioni che giustificano la permanenza oppure l’allontanamento.
Accade invece il contrario.
Molto spesso il CPR diventa il luogo nel quale emergono per la prima volta questioni che avrebbero dovuto essere affrontate anni prima.
Per questa ragione il dibattito sui Centri di Permanenza per il Rimpatrio rischia di essere fuorviante. Il vero problema non è il CPR. Il vero problema è l’assenza di un sistema giuridico capace di valutare l’integrazione durante il percorso migratorio e non soltanto al momento del suo possibile fallimento.
Finché questa lacuna non verrà colmata, i CPR continueranno a ricevere persone con storie profondamente diverse tra loro e i giudici continueranno ad essere chiamati a valutare aspetti che avrebbero dovuto essere già stati esaminati dall’ordinamento molto tempo prima.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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