Abstract
Il riferimento al requisito dei cinque anni di soggiorno legale e continuativo come possibile parametro per il consolidamento del diritto al soggiorno ripropone un criterio prevalentemente cronologico che presenta rilevanti limiti strutturali. Il presente contributo sostiene l’inadeguatezza del criterio temporale quale indice autonomo di integrazione e propone la sua sostituzione con un criterio comportamentale fondato sull’Accordo di integrazione. Tale impostazione viene esaminata anche nelle sue ricadute operative sui permessi di soggiorno, nella prospettiva di una possibile evoluzione sistemica coerente con il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Il dibattito aperto dal DDL immigrazione 2026 presenta un profilo di particolare interesse laddove riporta al centro il tema dei criteri attraverso cui il legislatore intende selezionare le condizioni di stabilizzazione del soggiorno dello straniero.
Tra tali criteri, il riferimento ai cinque anni di soggiorno legale e continuativo appare, a una lettura sistematica, espressione di una tecnica normativa tradizionale che utilizza il tempo quale indice presuntivo di radicamento.
È una tecnica nota.
Ma proprio per questo ne emergono i limiti.
Il requisito temporale misura infatti una permanenza, non un’integrazione.
Può attestare durata, ma non qualità del percorso.
Cinque anni di presenza non costituiscono, di per sé, prova di inserimento socio-lavorativo, adesione alle regole dell’ordinamento, né effettivo radicamento relazionale.
Il limite del criterio cronologico è dunque strutturale, non contingente.
Esso assume implicitamente che il decorso del tempo produca integrazione, ma tale presunzione non è necessariamente verificabile.
Ed è precisamente questo il punto critico.
Se il fondamento del soggiorno stabile deve essere ricercato in una logica di integrazione, il parametro non può essere soltanto temporale.
Deve essere qualitativo.
In questa prospettiva assume rilievo l’ipotesi di sostituire il criterio quinquennale con l’Accordo di integrazione come parametro di selezione giuridica.
La proposta non implica l’introduzione di una categoria estranea al sistema, ma il riposizionamento di un istituto già esistente da strumento accessorio a criterio ordinante.
È questo il profilo innovativo.
L’integrazione verrebbe valutata non come presupposto meramente descrittivo, ma come elemento costitutivo della permanenza.
Lavoro, conoscenza linguistica, rispetto delle regole, partecipazione sociale cesserebbero di essere indicatori eventuali e assumerebbero funzione selettiva.
Il passaggio sarebbe rilevante anche sul piano teorico.
Si transiterebbe da una logica quantitativa a una logica comportamentale.
Non più il tempo come presunzione di integrazione.
Ma l’integrazione come criterio verificabile.
Le implicazioni operative di una simile impostazione sarebbero significative sul terreno dei permessi di soggiorno.
In primo luogo in relazione ai meccanismi di rinnovo e consolidamento del titolo.
In secondo luogo con riferimento alle conversioni e alle ipotesi in cui il percorso di radicamento già oggi assume rilievo valutativo.
Ma è soprattutto sul versante della protezione complementare che tale prospettiva mostra la propria maggiore coerenza sistemica.
Laddove il bilanciamento tra interesse statuale e tutela della vita privata e familiare valorizza già il percorso di integrazione, l’adozione di un criterio formalizzato fondato sull’Accordo di integrazione costituirebbe una razionalizzazione di dinamiche in parte già presenti.
Non si tratterebbe, dunque, di introdurre una frattura nel sistema, ma di renderlo coerente.
Ed è in questo punto che la proposta incontra il paradigma Integrazione o ReImmigrazione.
Se l’integrazione costituisce il criterio di permanenza, il sistema non si fonda più su soglie temporali astratte, ma su un principio selettivo.
Chi si integra consolida il proprio radicamento.
Chi non si integra non può fondare la permanenza sul mero decorso del tempo.
La rilevanza della proposta, allora, non riguarda solo il DDL 2026.
Riguarda una diversa concezione del diritto dell’immigrazione.
Non più costruito attorno a criteri cronologici, ma attorno a parametri di integrazione misurabile.
Ed è per questo che il superamento del criterio dei cinque anni mediante l’Accordo di integrazione non rappresenterebbe un semplice correttivo tecnico.
Costituirebbe, piuttosto, una vera riforma di sistema.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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