La proposta di legge sulla cittadinanza e sul ricongiungimento (A.C. 2613): limiti strutturali e possibili correttivi

La proposta di legge A.C. 2613 si colloca nel quadro degli interventi di revisione della disciplina della cittadinanza e del ricongiungimento familiare, incidendo su due ambiti centrali del diritto dell’immigrazione: l’accesso allo status civitatis ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 91, e il diritto all’unità familiare disciplinato dall’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286.

L’impianto normativo è chiaramente orientato a una logica di rafforzamento dei requisiti e di selezione dei beneficiari. Tuttavia, tale impostazione evidenzia un limite strutturale che attraversa l’intero testo: l’assenza di una concezione giuridica dell’integrazione come elemento centrale e regolativo del soggiorno dello straniero.

La proposta introduce un esame di integrazione quale condizione per l’accesso alla cittadinanza, segnando un passaggio teoricamente rilevante, in quanto riconosce implicitamente che l’integrazione costituisce un parametro giuridicamente rilevante. Tuttavia, tale previsione resta isolata e priva di un adeguato inquadramento sistematico. L’integrazione viene concepita come un requisito da verificare in un momento finale e statico, anziché come un processo progressivo e continuo che accompagna l’intero percorso di permanenza nel territorio dello Stato.

È proprio in questo scarto che emerge la differenza rispetto al paradigma Integrazione o ReImmigrazione. Quest’ultimo, infatti, si fonda sull’assunto secondo cui l’integrazione non può essere ridotta a una prova finale o a un requisito eventuale, ma deve essere configurata come un obbligo giuridico strutturato, verificabile nel tempo e direttamente collegato al diritto di permanere nel territorio dello Stato.

La proposta A.C. 2613, al contrario, si limita a introdurre un momento di verifica, senza costruire il sistema entro cui tale verifica dovrebbe collocarsi. L’assenza di una tipizzazione legislativa dei criteri di integrazione, unita al rinvio a fonti secondarie per la loro definizione, determina un ampliamento della discrezionalità amministrativa e compromette la prevedibilità dell’azione amministrativa stessa. In tal modo, il sistema si irrigidisce sul piano formale, ma resta fragile sul piano applicativo.

Analogo limite si riscontra nel rapporto tra integrazione e stabilità dello status giuridico. L’ampliamento delle ipotesi di revoca della cittadinanza, pur rispondendo a una logica di controllo, interviene su uno status che dovrebbe rappresentare il punto di arrivo di un percorso già compiuto. In assenza di un sistema di verifica progressiva dell’integrazione durante il soggiorno, la revoca rischia di assumere una funzione surrogatoria, intervenendo ex post su situazioni che avrebbero dovuto essere valutate in itinere.

Anche la disciplina del ricongiungimento familiare risente della medesima impostazione. L’inasprimento dei requisiti reddituali e la restrizione delle categorie di familiari ricongiungibili si traducono in una compressione del diritto all’unità familiare, senza che tale compressione sia collegata a una valutazione del livello di integrazione del richiedente. Il sistema resta così ancorato a parametri esclusivamente economici, trascurando il dato sostanziale dell’inserimento sociale e lavorativo.

Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione consente di individuare con maggiore precisione i possibili correttivi. In primo luogo, l’integrazione dovrebbe essere configurata come un percorso giuridicamente strutturato, fondato su parametri oggettivi e verificabili nel tempo, quali l’inserimento lavorativo, la conoscenza della lingua e il rispetto delle regole dell’ordinamento. Tali parametri dovrebbero essere definiti dalla legge primaria e non rimessi integralmente alla normazione secondaria.

In secondo luogo, il sistema dovrebbe prevedere un collegamento diretto tra livello di integrazione e stabilità del titolo di soggiorno. In questa prospettiva, la cittadinanza tornerebbe a essere l’esito finale di un percorso già verificato, mentre la permanenza nel territorio dello Stato sarebbe subordinata al mantenimento dei requisiti integrativi.

È proprio in questo passaggio che si inserisce il concetto di ReImmigrazione, inteso non come misura autonoma o eccezionale, ma come conseguenza giuridica della mancata integrazione. In un sistema coerente, la perdita dei requisiti integrativi non può restare priva di effetti, ma deve tradursi in una revisione del titolo di soggiorno e, nei casi più rilevanti, nella cessazione del diritto a permanere nel territorio dello Stato.

Infine, anche il ricongiungimento familiare dovrebbe essere ricondotto all’interno di questo modello unitario, prevedendo forme di modulazione dei requisiti che tengano conto non solo della capacità economica, ma anche del livello di integrazione del richiedente. In tal modo, il diritto all’unità familiare verrebbe bilanciato in modo più coerente con le esigenze di governo del fenomeno migratorio.

In conclusione, la proposta di legge A.C. 2613 rappresenta un tentativo di rafforzare il ruolo dell’integrazione nel diritto della cittadinanza e del ricongiungimento, ma lo fa in modo parziale e non sistematico. Il limite principale risiede nell’aver introdotto un requisito senza aver costruito il sistema entro cui esso dovrebbe operare. Il paradigma Integrazione o ReImmigrazione offre, invece, una chiave di lettura unitaria, in cui integrazione, soggiorno e cittadinanza sono tra loro coordinati secondo una logica di progressività, verificabilità e coerenza giuridica.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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