La sentenza del Tribunale di Bologna del 27 novembre 2025 si colloca in modo lineare nel diritto vivente sulla protezione complementare e, proprio per questo, è utile per leggere un punto che spesso resta implicito: la permanenza sul territorio nazionale è sempre più trattata come permanenza “condizionata”, ossia come esito di una verifica giuridica fondata su elementi oggettivi e verificabili, e non come semplice conseguenza della presenza.
Il Collegio applica l’articolo 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998 nella formulazione introdotta dal d.l. 130/2020, ritenuta applicabile ratione temporis. Il baricentro è la tutela della vita privata e familiare ex articolo 8 CEDU, qualificata come limite al potere di allontanamento, superabile solo in presenza di esigenze specifiche e concrete (sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, protezione della salute). La protezione complementare, in questo schema, non è descritta come misura eccezionale o “di favore”, ma come strumento giuridico ordinatore: dove il rischio di lesione del diritto alla vita privata/familiare è accertato, il rilascio del titolo è conseguenza dell’applicazione della norma.
La motivazione è significativa anche per un altro profilo: il Tribunale evita ogni automatismo quantitativo. Un soggiorno di circa tre anni non viene considerato, di per sé, insufficiente. Il punto non è la durata astratta, ma l’effettività del radicamento, ricostruito attraverso elementi concreti (stabilità lavorativa, autonomia economica, sistemazione abitativa, relazioni sociali e familiari, assenza di precedenti penali), valutati in modo unitario. In altre parole, “restare” non discende dall’esserci, ma dal dimostrare un insediamento reale, socialmente leggibile e giuridicamente rilevante.
Fin qui il dato strettamente tecnico. Ma è proprio questo dato tecnico a chiarire il rapporto con la ReImmigrazione, se la si intende in senso ordinamentale come seconda faccia della permanenza condizionata. La protezione complementare, nella lettura che emerge da questa sentenza, svolge una funzione selettiva: essa stabilizza la permanenza quando la permanenza è divenuta “qualificata” (radicamento effettivo e rischio di lesione dei diritti tutelati dall’articolo 8 CEDU). Per implicazione sistemica, ciò significa anche che il sistema non tutela la permanenza in quanto tale: tutela la permanenza che supera quel vaglio.
Il “rapporto” sta qui, non in un giudizio politico: la protezione complementare è lo strumento che definisce quando la permanenza diventa giuridicamente difendibile; la ReImmigrazione, come concetto di sistema, è l’esito che si colloca al di fuori di quel perimetro, quando i presupposti non ci sono o quando emergono ragioni ostative (sicurezza/ordine pubblico) idonee a superare il limite posto dall’articolo 19, comma 1.1 TUI.
In questa prospettiva, la sentenza del 27 novembre 2025 è utile perché rende evidente che la protezione complementare non è “un lasciapassare” indiscriminato: è un criterio di decisione. E un criterio di decisione funziona sempre in due direzioni: include ciò che rientra nei parametri e lascia fuori ciò che non vi rientra. Detto altrimenti: il laboratorio della protezione complementare costruisce, caso per caso, la grammatica della permanenza condizionata; e, per coerenza interna del sistema, quella grammatica presuppone che la permanenza non sia mai automatica.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – Lobbista UE
Registro per la Trasparenza dell’Unione europea numero 280782895721-36

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