Il caso dell’imam di Torino e l’espulsione per pericolosità sociale: il giudizio preventivo dello Stato

Il caso dell’imam di Torino, destinatario di un decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale, rappresenta uno dei passaggi più rilevanti del dibattito attuale sul rapporto tra libertà individuali, integrazione e tutela dell’ordine costituzionale. Al di là delle semplificazioni mediatiche, la vicenda consente di riportare la discussione sul terreno che le è proprio: quello del diritto pubblico della sicurezza e del giudizio preventivo dello Stato.

Il provvedimento adottato dal Ministro dell’Interno si fonda su una valutazione di pericolosità sociale, intesa non in senso penale, ma amministrativo. Si tratta di una misura che non ha natura sanzionatoria, bensì preventiva, e che si colloca su un piano distinto rispetto all’accertamento di responsabilità penali. L’ordinamento, in questo ambito, non richiede la commissione di un reato né una condanna definitiva: ciò che rileva è la compatibilità della permanenza dello straniero con la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico.

Nel caso di specie, tale valutazione riguarda un soggetto che riveste un ruolo pubblico di guida religiosa, dotato di una capacità di influenza su una comunità organizzata. È proprio questa dimensione pubblica a rendere giuridicamente rilevanti comportamenti, prese di posizione e contenuti diffusi che, se riferiti a un soggetto privo di tale ruolo, potrebbero restare confinati nella sfera dell’opinione individuale. Quando però tali condotte si inseriscono in un quadro di radicalizzazione ideologica, di avversione ai valori democratici e di possibile legittimazione della violenza, esse assumono un rilievo diverso sul piano della sicurezza collettiva.


La giurisprudenza amministrativa ha già chiarito, in casi analoghi, che l’espulsione per motivi di sicurezza nazionale si fonda su un giudizio prognostico, costruito secondo il criterio del “più probabile che non”.

In una sentenza del TAR Lazio del 2025, relativa a un decreto di espulsione ministeriale adottato nei confronti di un soggetto assolto in sede penale, il giudice ha ribadito la netta separazione tra piano penale e piano amministrativo, affermando che l’assoluzione non preclude l’esercizio del potere espulsivo quando questo sia sorretto da una motivazione coerente e da un’istruttoria adeguata.

In un ulteriore precedente, sempre del TAR Lazio, è stato chiarito che radicamento familiare, attività lavorativa e lunga permanenza in Italia non costituiscono uno scudo assoluto, qualora emergano elementi idonei a fondare un giudizio di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.


Nel caso dell’imam di Torino, il dibattito si è ulteriormente acceso a seguito della decisione della Corte d’Appello che ha negato il trattenimento presso il CPR.

È un passaggio che va affrontato con chiarezza, perché rappresenta uno dei punti maggiormente fraintesi dell’intera vicenda.
La decisione della Corte d’Appello non incide sul merito della valutazione del Ministero dell’Interno, né equivale a una smentita del giudizio di pericolosità sociale.

Il controllo esercitato dal giudice della convalida riguarda esclusivamente la misura del trattenimento, che costituisce una compressione della libertà personale ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione ed è, per questo, soggetta a garanzie rafforzate. La Corte è chiamata a valutare se il trattenimento sia necessario, proporzionato e attuale, ovvero se l’allontanamento possa essere perseguito con strumenti meno afflittivi.
Si tratta, dunque, di un giudizio sulle modalità esecutive dell’espulsione, non sulla sua legittimità sostanziale. L’assenza del trattenimento nel CPR non neutralizza il decreto di espulsione, non elimina il giudizio preventivo di incompatibilità della permanenza e non comporta alcuna “riabilitazione” sul piano della sicurezza nazionale. Essa dimostra, piuttosto, il funzionamento di un sistema che distingue correttamente tra tutela della sicurezza e tutela della libertà personale, senza confondere i piani.

Anche il bilanciamento con i diritti fondamentali, in particolare con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e con la libertà religiosa, va letto in questa prospettiva.

L’articolo 8 della CEDU non configura un diritto assoluto alla permanenza. La stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce la legittimità dell’ingerenza statale quando essa sia prevista dalla legge e necessaria, in una società democratica, per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico.

Quando l’integrazione si rivela meramente formale e non accompagnata da una reale adesione ai valori costituzionali, l’interesse individuale può legittimamente recedere.

Il caso dell’imam di Torino mostra, in definitiva, come il giudizio preventivo dello Stato non sia un arbitrio, ma una responsabilità.

Lo Stato non è tenuto ad attendere che una minaccia si traduca in un fatto penalmente rilevante; è chiamato, al contrario, a intervenire quando emergano segnali seri e coerenti di incompatibilità tra la presenza di un soggetto e l’ordine democratico.

È in questo senso che il paradigma Integrazione o ReImmigrazione trova una conferma concreta sul piano giuridico.

La ReImmigrazione non è una misura punitiva né una scorciatoia ideologica, ma uno strumento di difesa costituzionale, esercitato nel rispetto delle garanzie e con una distinzione chiara tra valutazione di merito e modalità esecutive. La sicurezza nazionale, in questa prospettiva, non si contrappone allo Stato di diritto, ma ne rappresenta uno dei presupposti fondamentali.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36

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