Eswatini, altri due deportati dagli USA: l’espulsione finisce, la custodia può ricominciare

L’Eswatini ha ricevuto il 27 agosto altri due cittadini di Paesi terzi deportati dagli Stati Uniti. Il governo del piccolo regno dell’Africa australe non ne ha indicato la nazionalità, precisando soltanto che provengono dall’America Latina. Con questo trasferimento, le persone inviate da Washington in Eswatini dall’avvio dell’intesa bilaterale sono ormai più di trenta.

Il numero dell’ultimo gruppo è limitato, ma il meccanismo è politicamente e giuridicamente molto più ampio. Gli Stati Uniti eseguono l’allontanamento; il destinatario, però, non è il Paese di cittadinanza né necessariamente un luogo con cui la persona abbia avuto un rapporto precedente. L’espulsione diventa così effettiva per lo Stato che la dispone, mentre resta indefinito il percorso di chi la subisce.

Secondo la ricostruzione Reuters del 27 agosto, l’operazione si fonda su un accordo da 5,1 milioni di dollari tra Washington e Mbabane. L’amministrazione statunitense organizza il trasferimento nell’ambito della propria politica di enforcement; il governo dell’Eswatini accetta le persone e ne assume la gestione sul territorio. Nel comunicato relativo ai due nuovi arrivi non sono stati resi pubblici né i nomi, né le nazionalità, né la posizione giuridica loro attribuita dopo l’ingresso.

È questa opacità a distinguere un rimpatrio da un semplice spostamento della custodia. Per alcuni appartenenti ai gruppi precedenti, avvocati e organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato la prosecuzione del trattenimento in Eswatini nonostante le condanne penali fossero già state scontate negli Stati Uniti. Non è possibile attribuire automaticamente la stessa situazione ai due nuovi arrivati; proprio per questo servono decisioni individuali, motivazioni verificabili e un titolo giuridico chiaro per ogni eventuale limitazione della libertà.

Il precedente non è episodico. Amnesty International ha documentato che i primi cinque trasferiti furono trattenuti nel complesso correzionale di Matsapha e che, entro luglio 2026, il programma aveva già raggiunto almeno trenta persone. I gruppi comprendevano cittadini del Vietnam, della Giamaica, di Cuba, dello Yemen e di altri Paesi. L’Eswatini è quindi diventato un passaggio intermedio di una procedura che separa l’allontanamento dal ritorno effettivo nel Paese d’origine.

Un accordo con un Paese terzo non è illegittimo per definizione. Può servire quando il rimpatrio diretto non è immediatamente praticabile, ma deve stabilire chi decide l’ammissione, quale status viene riconosciuto, per quanto tempo può durare il trattenimento, quali rimedi sono disponibili e quale autorità prepara l’eventuale trasferimento successivo. Deve inoltre garantire accesso a un avvocato, contatti consolari, assistenza sanitaria e una valutazione individuale del rischio nel luogo di destinazione. Senza questi elementi, l’efficienza dell’espulsione per il primo Stato viene ottenuta trasferendo al secondo l’incertezza giuridica.

Il caso mostra anche il limite di una politica che misura il risultato soltanto alla frontiera di partenza. La reimmigrazione non consiste nel far uscire una persona da un territorio per lasciarla sospesa in un altro. Se il soggiorno in Eswatini è temporaneo, deve avere durata, condizioni e finalità determinate; se conduce al ritorno nel Paese di cittadinanza, quel ritorno deve essere legale e sicuro; se si apre una permanenza nel Paese terzo, occorre una posizione giuridica capace di regolare autonomia, lavoro e rispetto delle regole. Nessuna integrazione può essere pretesa dentro un limbo amministrativo.

Washington può considerare eseguito l’allontanamento nel momento in cui l’aereo lascia il proprio spazio giuridico. Ma una politica migratoria responsabile deve seguire la persona fino a una destinazione definita e sottoposta al diritto. Spostare la custodia è un’operazione logistica; concludere legittimamente il percorso migratorio è una responsabilità istituzionale.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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