La Malaysia ha definito la prima fase di un programma di rimpatrio volontario che riguarda cittadini del Myanmar. Il 29 settembre dovrebbero rientrare 1.476 persone, parte di un gruppo complessivo di 5.000 destinatari del programma concordato con le autorità birmane. Al 15 agosto, nei centri di detenzione per immigrazione malesi
risultavano presenti 10.388 cittadini del Myanmar, ma lo stesso Ministero dell’Interno precisa che non tutti possono essere
qualificati come rifugiati.
Il dato più interessante, tuttavia, non è il numero dei rimpatri. È il metodo che la Malaysia dichiara di voler seguire. Le autorità stanno verificando individualmente identità, cittadinanza, posizione migratoria, eventuali domande di asilo e profili di sicurezza. Parallelamente, una parte delle persone viene inserita nel programma di registrazione dei rifugiati, mentre per altre viene predisposto il ritorno volontario.
È proprio questa distinzione a rendere il caso interessante nel dibattito sulla ReImmigrazione. Una politica dei ritorni non può trasformarsi in un automatismo fondato esclusivamente sulla
nazionalità. Dire che migliaia di persone provengono dallo stesso Paese non significa che si trovino nella stessa posizione giuridica, personale o umanitaria.
Il Myanmar rende questa evidenza ancora più netta. Tra i suoi cittadini presenti in Malaysia vi sono Rohingya, Chin, Karen, Mon e appartenenti ad altri gruppi, con storie e condizioni profondamente differenti. La stessa Malaysia ha affermato che la sicurezza delle persone deve essere verificata prima del ritorno e che il rimpatrio deve riguardare soggetti identificati e disponibili al rientro volontario.
Questo costituisce un punto essenziale anche per il paradigma Integrazione o ReImmigrazione. La ReImmigrazione non può essere concepita come il trasferimento generalizzato di una popolazione perché appartenente a una determinata nazionalità. Sarebbe una semplificazione politicamente suggestiva, ma giuridicamente e amministrativamente insostenibile.
Una politica seria deve invece partire dalla persona e dalla sua posizione concreta: titolo di soggiorno, eventuale protezione internazionale, radicamento, condizioni personali, possibilità effettiva e sicurezza del ritorno, collaborazione dello Stato di origine. Solo dopo queste verifiche può essere individuato il percorso corretto: integrazione per chi possiede i presupposti per una permanenza stabile oppure ritorno per chi non li possiede e può essere legittimamente rimpatriato.
Il caso malese mostra quindi contemporaneamente la necessità e il limite delle politiche di rimpatrio. Organizzare il ritorno è possibile quando esistono identificazione, accordi diplomatici e capacità amministrativa. Ma proprio questa organizzazione dimostra perché la ReImmigrazione non possa essere ridotta a una formula collettiva basata sul passaporto.
La distinzione deve rimanere individuale. È questa, prima ancora che una garanzia giuridica, la condizione perché una politica dei ritorni possa essere realmente applicabile.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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