Nel sistema giuridico italiano dell’immigrazione, la protezione complementare – oggi articolata nella protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998 – rappresenta il punto di massima emersione di una trasformazione silenziosa ma radicale: il passaggio da una logica statica di tutela a una logica dinamica fondata sull’integrazione.
È proprio in questo spazio che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il quale non si limita a descrivere il funzionamento del sistema, ma ne coglie la struttura profonda, evidenziando come l’integrazione non sia un elemento accessorio, bensì il criterio centrale per la permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
La recente giurisprudenza del Tribunale di Bologna offre un riscontro particolarmente significativo di tale impostazione. Con sentenza resa in data 27 marzo 2026 (ruolo generale numero 8670 del 2025), il Collegio ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale in un caso in cui la Commissione territoriale e la Questura avevano espresso parere negativo, ritenendo insufficienti gli elementi di integrazione.
La decisione si fonda su un passaggio cruciale: il riconoscimento della protezione non deriva da una condizione di vulnerabilità “originaria” nel Paese di provenienza, bensì da una vulnerabilità “sopravvenuta” determinata dallo sradicamento dal contesto italiano. Il fulcro della valutazione si sposta dunque dal rischio esterno al radicamento interno.
Il Tribunale richiama espressamente l’art. 8 CEDU e la giurisprudenza di legittimità, sottolineando che il diritto alla vita privata comprende l’intera rete di relazioni sociali, lavorative e personali costruite nel territorio nazionale. In questa prospettiva, l’integrazione non è un fatto sociologico, ma un fatto giuridico rilevante, idoneo a fondare un vero e proprio diritto soggettivo alla permanenza.
Ancora più rilevante è l’affermazione secondo cui il livello di integrazione richiesto non deve essere “pieno, irreversibile e radicale”, ma può consistere in “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale”.
Questo passaggio segna una svolta interpretativa decisiva. Il sistema non richiede un’integrazione perfetta, ma riconosce valore giuridico al percorso, al processo, alla direzione intrapresa dal soggetto. È una concezione dinamica dell’integrazione, che coincide perfettamente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Infatti, se si osserva la struttura logica della decisione, emerge con chiarezza un meccanismo implicito: da un lato, il soggetto che dimostra un percorso di integrazione – lavoro stabile, inserimento sociale, assenza di pericolosità – viene tutelato e ammesso alla permanenza; dall’altro, il sistema conserva intatta la possibilità di allontanamento nei casi in cui tale integrazione non si realizzi.
Non si tratta di una costruzione teorica, ma di un modello già operante nella prassi giurisprudenziale.
La protezione complementare diventa così il laboratorio applicativo del paradigma. In essa si realizza un equilibrio tra esigenze pubblicistiche e diritti fondamentali, mediato dal principio di proporzionalità: quanto più è debole l’interesse dello Stato all’allontanamento (assenza di pericolosità, contributo economico e sociale), tanto più forte diventa la tutela del diritto alla vita privata.
In questo senso, l’integrazione assume una funzione ordinatrice che supera definitivamente la visione economicista dell’immigrazione. Non è il mero dato lavorativo a determinare la permanenza, ma un insieme complesso di fattori: lavoro, lingua, relazioni, stabilità abitativa, rispetto delle regole.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si inserisce esattamente in questo spazio, offrendo una chiave di lettura sistemica: la permanenza non è automatica, ma condizionata; non è indiscriminata, ma fondata su comportamenti verificabili.
Ed è proprio qui che si coglie la differenza rispetto alle teorie della remigrazione di matrice identitaria. In quelle impostazioni, il criterio è l’appartenenza; nel paradigma qui delineato, il criterio è la condotta. Non conta chi sei, ma cosa fai.
Due soggetti con la stessa origine possono avere esiti giuridici opposti: uno resta perché si integra, l’altro deve lasciare il territorio perché non ha intrapreso alcun percorso di inserimento. La ReImmigrazione non è un fine politico, ma una conseguenza giuridica.
La sentenza del Tribunale di Bologna conferma che questo modello è già interno all’ordinamento. Non si tratta di introdurre nuove categorie, ma di riconoscere e sistematizzare ciò che la giurisprudenza sta già facendo.
In prospettiva, il punto decisivo sarà comprendere se il legislatore vorrà assumere consapevolmente questo paradigma, trasformandolo in criterio esplicito delle politiche migratorie, oppure se continuerà a operare in modo implicito, lasciando alla giurisprudenza il compito di dare coerenza al sistema.
Ciò che appare ormai evidente è che la protezione complementare non è più una misura residuale, ma il luogo in cui si definisce, concretamente, chi può restare e chi deve tornare.
Ed è in questo spazio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova la sua piena legittimazione giuridica.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

- Beyond Remigration – what Judgment number 40 of 2026 of the Constitutional Court reveals about the Integration or ReImmigration paradigm
- Protezione complementare come criterio di valutazione dell’integrazione: limiti all’allontanamento nella sentenza del Tribunale di Bologna (ruolo generale numero 8670 del 2025, decisione del 27 marzo 2026)
- Protezione complementare e paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: la funzione selettiva dell’integrazione nella giurisprudenza del Tribunale di Bologna (ruolo generale numero 8802 del 2025, decisione del 27 marzo 2026)
- Commento all’articolo del 1 aprile 2026 “L’Italia si svuota: meno nati, più soli, salvati dall’immigrazione. I dati Istat” pubblicato da Il Foglio
- Analisi del programma sull’immigrazione di Alleanza Verdi e Sinistra: accoglienza come unico asse e assenza del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”



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