Il decreto del Tribunale Ordinario di Bologna, emesso in data 5 dicembre 2025, costituisce un tassello di particolare rilievo nel processo di razionalizzazione della protezione complementare, poiché consente di chiarire in modo sistematico il ruolo dell’integrazione quale criterio giuridico centrale nella valutazione della legittimità della permanenza dello straniero sul territorio nazionale, all’interno dell’alternativa strutturale integrazione o ReImmigrazione.
Sotto il profilo normativo, la pronuncia si muove nel solco dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998, come riformulato a seguito degli interventi del 2020 e del 2023, valorizzando il rinvio agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, e in particolare al diritto alla vita privata e familiare. In tale contesto, l’integrazione non è elevata a presupposto autonomo del diritto al soggiorno, ma viene inquadrata quale fattore strutturante della valutazione comparativa richiesta al giudice e all’amministrazione.
Il Tribunale chiarisce che l’integrazione non può essere ridotta a un indicatore meramente economico o lavoristico. L’attività lavorativa assume certamente rilievo, ma non in quanto tale: essa rileva come uno degli elementi attraverso cui si manifesta l’effettivo inserimento dello straniero nel tessuto sociale, relazionale e normativo della comunità ospitante. La decisione evidenzia come la conoscenza della lingua, la stabilità abitativa, la continuità dei rapporti familiari e la partecipazione a reti sociali strutturate concorrano a definire un radicamento qualificato, idoneo a incidere sul giudizio di proporzionalità dell’allontanamento.
In questo senso, l’integrazione opera come criterio dinamico, non statico. Non è richiesto un percorso concluso o definitivamente stabilizzato, ma l’emersione di una direzione chiara, coerente e verificabile, che dimostri l’avvenuto avvio di un processo di inserimento conforme alle regole dell’ordinamento. Tale impostazione consente di superare tanto una visione meramente assistenzialistica della protezione complementare quanto un approccio formalistico, che finirebbe per negare tutela anche in presenza di situazioni di vulnerabilità costituzionalmente rilevanti.
Specularmente, la pronuncia del Tribunale di Bologna consente di delimitare con chiarezza l’ambito della non integrazione. L’assenza di legami familiari effettivi, la mancanza di un percorso lavorativo serio, la persistente estraneità alle regole della convivenza civile e la totale dipendenza da circuiti assistenziali non possono fondare alcuna pretesa di permanenza. In tali ipotesi, la ReImmigrazione si configura non come misura punitiva, ma come esito coerente di un bilanciamento che non registra la presenza di interessi costituzionalmente meritevoli di tutela in capo allo straniero.
La protezione complementare emerge, dunque, come il luogo giuridico in cui l’integrazione diventa criterio selettivo e non slogan politico. Essa consente all’ordinamento di distinguere tra chi ha intrapreso un percorso di responsabilizzazione individuale, conforme ai valori e alle regole dello Stato ospitante, e chi, pur presente sul territorio, non ha sviluppato alcun legame significativo con esso. In questa prospettiva, il paradigma Integrazione o ReImmigrazione trova una traduzione concreta e giuridicamente controllabile.
Il decreto del 5 dicembre 2025 conferma, infine, che l’integrazione non è un diritto in sé, ma un dovere giuridicamente rilevante nel contesto del soggiorno dello straniero. Essa non garantisce automaticamente la permanenza, ma, quando è effettiva, documentata e coerente, può determinare l’emersione di una sfera di tutela rafforzata, tale da rendere illegittimo lo sradicamento forzato. In mancanza di tali presupposti, l’ordinamento dispone legittimamente il ritorno nel Paese di origine.
In conclusione, la pronuncia del Tribunale di Bologna si pone come un riferimento significativo per una lettura ordinata e non ideologica della protezione complementare, restituendo all’integrazione il suo ruolo di criterio giuridico centrale e alla ReImmigrazione quello di esito fisiologico del mancato radicamento, nel rispetto dei principi costituzionali e della legalità sostanziale.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (ID 280782895721-36)

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