Tribunale di Firenze, decreto del 24 dicembre 2025: la protezione complementare come snodo giuridico tra integrazione e ReImmigrazione

Il decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione specializzata in materia di immigrazione – in data 24 dicembre 2025 costituisce un passaggio di rilievo nel quadro giuridico attuale in materia di protezione complementare e, più in generale, nella riflessione sul futuro della gestione del fenomeno migratorio in Italia. Non si tratta soltanto di una decisione favorevole sul piano individuale, ma di un provvedimento che consente di leggere, in controluce, il rapporto strutturale tra protezione complementare e ReImmigrazione.

Il Collegio fiorentino ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998, valorizzando in modo rigoroso e analitico il percorso di radicamento sociale, lavorativo e abitativo maturato dal ricorrente nel corso della permanenza sul territorio nazionale. La decisione si colloca nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, che ha chiarito come le modifiche introdotte dal d.l. 20/2023 non abbiano espunto dall’ordinamento la tutela della vita privata e familiare, ma ne abbiano piuttosto ridefinito i criteri di bilanciamento.

Particolarmente significativa è l’impostazione seguita dal Tribunale di Firenze, che restituisce alla protezione complementare la sua funzione autentica: non una misura generalizzata, né un surrogato delle protezioni maggiori, ma uno strumento di garanzia fondato su una valutazione individuale, concreta e proporzionata. Il giudice accerta in modo puntuale l’effettività dell’integrazione, verificando la stabilità lavorativa, l’autonomia economica, la sistemazione abitativa, le relazioni sociali e l’assenza di profili di pericolosità per l’ordine pubblico.

È proprio questo approccio che consente di cogliere il nesso profondo tra protezione complementare e ReImmigrazione. La decisione non mette in discussione il principio del rimpatrio, né lo svuota di contenuto. Al contrario, lo presuppone come regola ordinaria del sistema. Ciò che emerge con chiarezza è che il rimpatrio diventa giuridicamente insostenibile quando si traduce in una compressione sproporzionata di diritti fondamentali maturati attraverso un percorso di integrazione reale e verificabile.

In questa prospettiva, integrazione e ReImmigrazione non sono categorie antagoniste, ma elementi complementari di un medesimo paradigma. La protezione complementare opera come strumento di selezione giuridica: tutela chi ha dimostrato di saper rispettare le regole, di lavorare, di inserirsi stabilmente nella comunità nazionale. Simmetricamente, rafforza la legittimità di politiche di ReImmigrazione nei confronti di chi non intraprende alcun percorso di integrazione o lo rifiuta consapevolmente.

Il decreto del Tribunale di Firenze del 24 dicembre 2025 dimostra che il diritto può ancora svolgere una funzione ordinante. La protezione complementare non è un ostacolo alla governabilità dei flussi, ma uno strumento che consente allo Stato di distinguere, sulla base di criteri giuridicamente fondati, tra chi può restare e chi deve rientrare nel Paese di origine. È in questo equilibrio – rigoroso, selettivo e non ideologico – che si colloca il paradigma della ReImmigrazione: integrazione come obbligo, protezione come eccezione qualificata, rimpatrio come conseguenza fisiologica dell’assenza di entrambi.

Il Tribunale di Firenze offre, con questo provvedimento, un esempio concreto di come tale equilibrio possa essere costruito e difeso sul piano giuridico, senza rinunciare né alla tutela dei diritti fondamentali né all’esigenza di un governo serio e responsabile del fenomeno migratorio.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – Lobbyista
Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36

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