La sentenza del Tribunale di Bologna del 28 novembre 2025 si inserisce in modo coerente nel solco ormai consolidato della giurisprudenza in materia di protezione complementare, offrendo al contempo uno spunto di riflessione di carattere sistemico sul significato che tale istituto ha assunto nell’assetto attuale del diritto dell’immigrazione.
Il Collegio applica l’articolo 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione, nella formulazione previgente al d.l. 20/2023, valorizzando il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex articolo 8 CEDU come limite al potere di allontanamento dello Stato, secondo un’impostazione ormai chiarita dalla giurisprudenza di legittimità. La protezione complementare non viene letta come misura eccezionale o residuale, bensì come strumento ordinario di verifica della legittimità della permanenza sul territorio nazionale.
L’elemento centrale della decisione è rappresentato dal radicamento effettivo del richiedente. Il Tribunale procede a una valutazione complessiva e non frammentaria degli indici di integrazione, prendendo in considerazione la durata del soggiorno, la continuità dell’inserimento lavorativo, l’autonomia abitativa, la rete di relazioni sociali e la conoscenza della lingua italiana. Tali elementi non assumono rilievo in quanto meri fattori sociologici, ma come presupposti giuridici idonei a fondare il riconoscimento della protezione complementare.
In questa prospettiva, la sentenza conferma che la permanenza sul territorio nazionale non è concepita dall’ordinamento come un dato neutro o indifferente, ma come una condizione giuridicamente qualificata. La protezione complementare opera infatti come meccanismo di selezione fondato su criteri oggettivi e verificabili: non tutela la semplice presenza, ma la presenza che si è trasformata in integrazione sostanziale.
È proprio in questa funzione selettiva che la protezione complementare rivela la sua natura di banco di prova della permanenza condizionata. Il diritto a rimanere non è automatico, ma dipende dall’esito di una valutazione individuale che accerta se lo straniero abbia effettivamente costruito, nel tempo, una vita privata e sociale meritevole di tutela. La sentenza di Bologna mostra con chiarezza come tale valutazione sia già oggi pienamente operativa nella prassi giudiziaria.
Letta in questa chiave, la protezione complementare assume un ruolo paradigmatico. Essa consente all’ordinamento di distinguere tra situazioni meritevoli di stabilizzazione della permanenza e situazioni che, in assenza di un radicamento significativo, non superano il vaglio richiesto dall’articolo 19 TUI. La ReImmigrazione si colloca, in questo schema, non come opzione ideologica o punitiva, ma come esito fisiologico e coerente nei casi in cui i presupposti della permanenza condizionata non risultino integrati.
La sentenza del Tribunale di Bologna conferma dunque che il sistema giuridico dispone già degli strumenti necessari per governare la permanenza dello straniero secondo criteri di responsabilità e di equilibrio. La protezione complementare si configura come il luogo in cui tali criteri vengono applicati in concreto, attraverso un accertamento rigoroso e individualizzato, capace di garantire la tutela dei diritti fondamentali senza rinunciare alla funzione ordinatrice dell’ordinamento.
In questo senso, la decisione in commento rappresenta un esempio significativo di come la protezione complementare operi oggi come laboratorio applicativo della permanenza condizionata, rendendo visibile un modello che si sviluppa all’interno del diritto vivente, attraverso la giurisprudenza, più che mediante enunciazioni astratte.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – Lobbista UE
Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36

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