La sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Bologna in data 13 febbraio 2026, R.G. 17853/2024, offre un passaggio particolarmente significativo nell’interpretazione della protezione complementare, oggi protezione speciale, quale strumento di bilanciamento tra diritto alla vita privata e potere statale di allontanamento. Il Collegio ha accolto il ricorso, accertando il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro, con trasmissione degli atti al Questore competente.
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998, nel testo risultante dalle modifiche del D.L. 130/2020, ritenuto ancora applicabile ratione temporis. Il Tribunale chiarisce che, pur in assenza di rischio persecutorio o di trattamenti inumani, può sussistere il divieto di espulsione quando l’allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU.
La motivazione si muove nel solco tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24413/2021 e dalla giurisprudenza successiva, richiamando espressamente il principio secondo cui il “radicamento” non richiede un inserimento irreversibile, ma può consistere in “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”. È una formula che ha una portata sistemica: l’integrazione non è un concetto simbolico, ma un criterio giuridico operativo.
Nel caso concreto, il Collegio valorizza una pluralità di elementi: la durata quinquennale del soggiorno in Italia, l’assenza di precedenti penali, la conoscenza della lingua italiana, la convivenza stabile con la sorella regolarmente soggiornante in alloggio di edilizia pubblica, nonché un percorso lavorativo, pur segnato da alcune criticità documentali relative al codice fiscale e alla posizione contributiva. Proprio su questo punto la sentenza è particolarmente interessante: il Tribunale non si arresta alle incongruenze formali, ma compie una valutazione sostanziale del percorso integrativo, ritenendo che la complessiva situazione personale e familiare integri un radicamento sufficiente a rendere sproporzionato l’allontanamento.
Il riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è puntuale e ampio. Viene ribadito che la “vita familiare” non coincide esclusivamente con il nucleo coniugale o genitoriale, ma può ricomprendere rapporti tra fratelli, nonni e nipoti, o altri stretti legami effettivi. Il diritto di vivere insieme, di condividere quotidianamente uno spazio abitativo e relazionale, assume un rilievo decisivo nella valutazione di proporzionalità.
È in questa impostazione che la decisione del 13 febbraio 2026 si colloca perfettamente all’interno del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare, lungi dall’essere una clausola generica di salvaguardia, diventa il luogo in cui l’ordinamento verifica in concreto se lo straniero abbia costruito un legame effettivo con la comunità nazionale. L’integrazione, nella sua dimensione lavorativa, linguistica e familiare, si traduce in un diritto alla permanenza quando l’allontanamento determinerebbe una grave compressione della vita privata e familiare.
Il bilanciamento operato dal Collegio è chiaro: in assenza di ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o di pericolosità sociale, l’interferenza statale non può essere giustificata. La permanenza non è automatica, ma è conseguenza di un percorso verificabile. Allo stesso tempo, la decisione conferma implicitamente che, in mancanza di tale radicamento, il potere di allontanamento resta pienamente esercitabile.
La protezione complementare diventa così un dispositivo di governo giuridico dei flussi migratori. Non amplia indiscriminatamente la permanenza, ma la subordina a criteri oggettivi e documentabili. È la traduzione normativa di un principio di responsabilità reciproca: lo Stato garantisce tutela quando l’integrazione è reale; in difetto, si apre la strada alla ReImmigrazione come esito coerente del mancato inserimento.
La sentenza del Tribunale di Bologna del 13 febbraio 2026, R.G. 17853/2024, dimostra che l’ordinamento italiano possiede già gli strumenti per attuare un modello ordinato e proporzionato. La protezione speciale non è un’area grigia, ma il punto di equilibrio tra dignità della persona, interesse pubblico e coesione sociale.
In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan, ma la lettura sistemica di ciò che la giurisprudenza già afferma: integrazione effettiva come fondamento del diritto a rimanere; assenza di integrazione come presupposto dell’allontanamento. È il diritto positivo, non l’ideologia, a indicare la strada.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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