L’introduzione del Capo IV-bis nello Schema di Disegno di Legge recante “Disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e asilo” rappresenta un passaggio rilevante nel riassetto della disciplina delle tutele complementari. La scelta di utilizzare espressamente la nozione di “protezione complementare” segna un avanzamento concettuale rispetto alla precedente terminologia di “protezione speciale”, collocando la disciplina in un quadro più coerente con gli obblighi costituzionali e convenzionali.
Tuttavia, l’art. 18-ter, rubricato “Valutazione dei requisiti”, introduce un elemento di ambiguità sistemica che merita un’analisi approfondita, soprattutto se lo si raffronta con il diritto vivente formatosi sull’art. 19 del d.lgs. 286/1998.
La giurisprudenza più recente – come emerge dalla sentenza del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, n. R.G. 17820/2024, decisione del 5 dicembre 2025 – ribadisce che la protezione complementare trova fondamento nel diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 Cost. Il presupposto non è il mero decorso del tempo, ma l’effettività del radicamento: stabilità lavorativa, autonomia abitativa, rete relazionale, assenza di pericolosità, durata del soggiorno valutata in chiave comparativa rispetto alla situazione nel Paese di origine.
Il sistema vigente è strutturalmente sostanziale. Il giudizio è comparativo e individualizzato. Il tempo è un indice, non un automatismo.
L’art. 18-ter, invece, sembra costruire una presunzione legale ancorata al decorso di cinque anni di soggiorno regolare. Decorso tale periodo, i requisiti sono “ritenuti sussistenti, fatta salva la prova contraria”, ove non emergano determinate carenze linguistiche, abitative o reddituali.
Questa formulazione solleva almeno due criticità.
In primo luogo, rischia di trasformare la protezione complementare in una regolarizzazione differita: il quinquennio diventa soglia temporale di consolidamento, indipendentemente da un’effettiva integrazione sostanziale.
In secondo luogo, introduce una tensione con il parametro convenzionale. Se la tutela è ancorata all’art. 8 CEDU, essa non può essere subordinata esclusivamente ad una soglia temporale, né può essere automaticamente riconosciuta in assenza di un reale radicamento.
La protezione complementare, per sua natura, non tutela la mera presenza, ma lo sradicamento sproporzionato.
Se si intende realizzare coerentemente il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, l’impostazione dell’art. 18-ter dovrebbe essere ripensata in chiave sostanziale e non presuntiva.
Una prima proposta di riforma riguarda il superamento dell’automatismo quinquennale. Il quinquennio potrebbe essere configurato non come soglia di presunzione, ma come termine massimo entro il quale verificare il raggiungimento dei requisiti di integrazione. In altri termini, la norma dovrebbe stabilire che entro cinque anni di soggiorno regolare lo straniero deve dimostrare il possesso cumulativo dei requisiti previsti dall’art. 18-bis: conoscenza linguistica adeguata, disponibilità di alloggio conforme, stabilità lavorativa o adeguata capacità reddituale, assenza di pericolosità, effettività dei legami familiari e sociali.
Se tali requisiti non risultano raggiunti entro il termine, la protezione complementare non può essere riconosciuta e si attiva un percorso di reimmigrazione, salvo impedimenti derivanti da obblighi internazionali inderogabili.
Una seconda proposta riguarda la tipizzazione degli indici di radicamento. La sentenza richiamata valorizza elementi concreti: contratti a tempo indeterminato, continuità contributiva, autonomia abitativa, inserimento sociale documentato, assenza di precedenti penali. Il legislatore potrebbe trasformare questi indici in criteri normativi espressi, riducendo la discrezionalità amministrativa e rendendo più prevedibile l’esito della valutazione.
Una terza proposta concerne la verifica periodica dell’integrazione. Nei primi anni di soggiorno, il titolo potrebbe essere subordinato a verifiche biennali obbligatorie sui requisiti sostanziali. In caso di esito negativo reiterato, si attiverebbe automaticamente la procedura di reimmigrazione.
In questo modo, la protezione complementare diventerebbe il riconoscimento giuridico di un percorso riuscito di integrazione, non la conseguenza passiva del trascorrere del tempo.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan politico, ma una proposta di sistemazione normativa coerente con la Costituzione e con la CEDU. L’integrazione deve essere un obbligo verificabile; la protezione complementare deve essere il premio giuridico del radicamento effettivo; la reimmigrazione deve essere la conseguenza ordinata del mancato adempimento.
Il diritto vivente ha già tracciato questa linea. Sta ora al legislatore decidere se consolidarla in una disciplina chiara e rigorosa, oppure introdurre meccanismi presuntivi che rischiano di svuotare di contenuto la nozione stessa di integrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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