Protezione complementare e paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: verso una riforma coerente e strutturale

Il dibattito pubblico sull’immigrazione continua a oscillare tra due estremi: da un lato l’approccio emergenziale, dall’altro la semplificazione ideologica. In mezzo, spesso, manca una categoria giuridica chiara capace di tenere insieme sicurezza, diritti fondamentali e responsabilità individuale. È in questo spazio che si colloca la nozione di protezione complementare, che propongo di assumere in modo espresso e sistematico nel nuovo disegno di legge di attuazione del Patto europeo su migrazione e asilo.

La protezione complementare non è una invenzione terminologica. È la risultante di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha trovato un punto di equilibrio nell’art. 19 del d.lgs. 286/1998, come riformato nel 2020, nella misura in cui collega il divieto di espulsione al rischio di violazione della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU. Essa si distingue dalla protezione internazionale in senso stretto (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e si radica negli obblighi costituzionali e convenzionali dello Stato.

Una recente decisione del Tribunale ordinario di Bologna (Sezione specializzata in materia di immigrazione), sentenza n. R.G. 17820/2024, decisione del 5 dicembre, offre un esempio paradigmatico di questa impostazione. Il Collegio ha riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale valorizzando il radicamento lavorativo, abitativo e relazionale del ricorrente, richiamando espressamente l’art. 8 CEDU e la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul criterio comparativo. Non si tratta di una concessione discrezionale, ma del riconoscimento di un diritto soggettivo in presenza di un “vulnus” concreto alla vita privata e familiare.

Questo è il punto decisivo: la protezione complementare non tutela l’irregolarità, ma tutela l’integrazione effettiva. È qui che si innesta il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

Nel modello che propongo su reimmigrazione.com, l’integrazione non è uno slogan, ma un obbligo giuridico e sociale fondato su tre pilastri: lavoro, lingua, rispetto delle regole. Se lo straniero costruisce una vita privata e familiare stabile, se dimostra radicamento economico e relazionale, se non presenta profili di pericolosità, l’ordinamento deve riconoscere e proteggere quella situazione. Diversamente, se l’integrazione fallisce, deve attivarsi un percorso ordinato e legittimo di reimmigrazione.

La protezione complementare diventa così lo strumento di governo dell’immigrazione in una fase intermedia tra l’asilo e l’espulsione. Non è una sanatoria generalizzata, ma una clausola di equilibrio tra sovranità e diritti fondamentali.

Il nuovo schema di disegno di legge di attuazione del Patto UE sull’asilo dovrebbe recepire esplicitamente questa impostazione. Non basta disciplinare le competenze territoriali, le procedure accelerate o i Paesi di primo ingresso. Occorre introdurre in modo espresso il termine “protezione complementare”, chiarendone natura, presupposti e funzione sistemica.

Tre sono gli interventi strutturali che appaiono necessari.

In primo luogo, una definizione normativa autonoma della protezione complementare, distinta dalla protezione internazionale, fondata sugli obblighi derivanti dall’art. 8 CEDU e dagli artt. 2, 3 e 10 Cost., con espresso riferimento al radicamento effettivo nel territorio nazionale.

In secondo luogo, il riconoscimento del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” come criterio guida dell’azione amministrativa. Questo significa prevedere indicatori oggettivi di integrazione – lavoro regolare o promessa di lavoro qualificata, conoscenza linguistica certificata, assenza di precedenti penali, stabilità abitativa – che orientino la valutazione comparativa. Significa anche stabilire che, in assenza di tali indicatori, l’allontanamento diventi la regola, non l’eccezione.

In terzo luogo, una coerenza tra protezione complementare e sistema dei permessi di soggiorno. Se il radicamento è accertato, il titolo deve avere durata adeguata, essere rinnovabile e convertibile, come già previsto nella disciplina previgente al D.L. 20/2023 per le istanze tempestive. L’incertezza cronica del titolo di soggiorno è incompatibile con l’idea stessa di integrazione.

Il Patto europeo non impone una lettura minimalista. Al contrario, nel rafforzare le regole di competenza e i meccanismi di responsabilità, lascia spazio agli Stati membri per modulare strumenti di tutela complementare coerenti con la propria tradizione costituzionale. L’Italia, con l’elaborazione giurisprudenziale sulla protezione umanitaria prima e sulla protezione speciale poi, ha già costruito un modello sofisticato. Occorre ora sistematizzarlo.

Dire “Integrazione o ReImmigrazione” significa dire che non esiste diritto a restare in assenza di integrazione, ma significa anche che, ove l’integrazione sia dimostrata, lo Stato non può fingere che essa non esista. La protezione complementare è la clausola di civiltà giuridica che impedisce allo Stato di produrre sradicamenti irragionevoli e sproporzionati.

Se il nuovo disegno di legge avrà il coraggio di introdurre espressamente il termine “protezione complementare” e di riconoscere il valore sistemico del paradigma che qui si propone, l’Italia potrà finalmente uscire dalla logica dell’emergenza e costruire una politica migratoria fondata su responsabilità, integrazione e certezza del diritto.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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