Il decreto di non convalida del trattenimento in CPR emesso dalla Corte d’Appello di Bologna in data 23 gennaio 2026 offre un punto di osservazione particolarmente utile per chiarire, in termini strettamente giuridici e sistemici, la differenza tra il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” e la nozione di “remigrazione”, così come delineata nella recente proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Remigrazione e Riconquista”.
Il provvedimento non assume rilievo per un suo contenuto politico o valoriale, né può essere letto come un atto di indirizzo in materia di politiche migratorie. La sua rilevanza risiede, piuttosto, nel fatto che esso si colloca in piena continuità con l’attuale assetto normativo di rango costituzionale e convenzionale, che ancora oggi struttura il diritto dell’immigrazione come un sistema fondato su limiti inderogabili alla compressione dei diritti fondamentali e su valutazioni individualizzate delle singole posizioni.
L’ordinamento vigente, infatti, non consente che la libertà personale o la permanenza sul territorio nazionale siano incise sulla base di categorie astratte o di presunzioni generalizzate. La Costituzione, a partire dall’articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, senza distinzioni fondate sulla cittadinanza. L’articolo 3 impone che ogni trattamento differenziato sia sorretto da un criterio di ragionevolezza, mentre l’articolo 10, nel subordinare la condizione giuridica dello straniero alla legge, non consente in alcun modo di derogare ai principi fondamentali dell’ordinamento. È soprattutto l’articolo 13 della Costituzione a segnare il perimetro invalicabile della materia, affermando che la libertà personale può essere limitata solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, secondo criteri di eccezionalità, temporaneità e stretta necessità.
Questo impianto è ulteriormente rafforzato dal sistema convenzionale. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, attraverso l’articolo 5, ammette la privazione della libertà solo in presenza di presupposti chiari, attuali e proporzionati, mentre l’articolo 8 impone un bilanciamento effettivo tra l’interesse pubblico al controllo dell’immigrazione e la tutela della vita privata e familiare. Il divieto di espulsioni collettive sancito dal Protocollo numero 4 completa il quadro, imponendo una valutazione individuale delle singole posizioni e precludendo soluzioni generalizzate.
È all’interno di questo assetto che si colloca il decreto della Corte d’Appello di Bologna. La decisione di non convalidare il trattenimento in CPR si fonda su una verifica concreta dell’attualità della pericolosità sociale, che viene esclusa alla luce della risalenza dei precedenti penali, dell’integrale espiazione della pena, dei giudizi positivi reiteratamente espressi nel tempo e della presenza di un contesto familiare e lavorativo stabile. Non vi è alcuna innovazione concettuale, ma l’applicazione coerente di parametri già imposti dall’ordinamento, che esigono che la compressione della libertà personale sia sorretta da un nesso effettivo e attuale tra la situazione individuale e la misura adottata.
Questo dato consente di comprendere, in modo più netto, la natura del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
In esso l’integrazione non è un concetto politico indeterminato, né un valore meramente retorico, ma una condizione giuridicamente rilevante, accertabile sulla base di elementi concreti e verificabili. Quando tali elementi sussistono, l’ordinamento li tutela; quando vengono meno o risultano insussistenti, l’ordinamento prevede l’uscita dal territorio come esito legale, non come sanzione ideologica o misura collettiva. La ReImmigrazione, in questo schema, è il risultato di una valutazione negativa individualizzata, svolta nel rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione e dalla CEDU, senza automatismi e senza presunzioni.
La nozione di remigrazione contenuta nella proposta di legge “Remigrazione e Riconquista” si colloca, invece, su un piano diverso. Essa è inserita in un disegno normativo complessivo che mira a ridefinire strutturalmente il governo dei flussi migratori, introducendo programmi generalizzati di rientro volontario assistito, abolendo istituti oggi esistenti e tipizzando in modo rigido le conseguenze della permanenza o della condotta dello straniero.
Non si tratta, in questa sede, di valutarne la legittimità politica o la praticabilità, ma di rilevare che tale proposta presuppone una riconsiderazione profonda del bilanciamento attualmente imposto dalle fonti di rango costituzionale e convenzionale, riducendo il ruolo della valutazione individuale a favore di criteri normativi predeterminati.
La differenza tra i due paradigmi non è dunque ideologica, ma strutturale. “Integrazione o ReImmigrazione” è un paradigma interno al diritto vigente, compatibile con l’attuale architettura multilivello delle fonti e con i principi di proporzionalità, individualizzazione e tutela dei diritti fondamentali.
La remigrazione, così come delineata nella proposta di legge, appartiene invece al piano della riforma politica dell’ordinamento, che implica scelte di sistema ulteriori e diverse rispetto a quelle oggi consentite dal quadro costituzionale e convenzionale.
Il decreto di non trattenimento in CPR della Corte d’Appello di Bologna del 23 gennaio 2026, letto in questa prospettiva, non assume un valore simbolico, ma svolge una funzione chiarificatrice.
Esso mostra come, allo stato del diritto, integrazione e ritorno siano concetti giuridici condizionati, inseparabili dalla verifica concreta delle singole situazioni e dai limiti inderogabili imposti dalla Costituzione e dalla CEDU. È in questo spazio normativo, e non altrove, che si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato – Foro di Bologna
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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