L’approccio economicista all’immigrazione e la crisi giuridica dell’integrazione: un modello strutturalmente fallimentare

L’articolo pubblicato da PiacenzaSera (“Fare a meno degli stranieri? Chiuderebbero fabbriche e servizi, economia in ginocchio”), reperibile al seguente link
https://www.piacenzasera.it/2026/01/fare-a-meno-degli-stranieri-chiuderebbero-fabbriche-e-servizi-economia-in-ginocchio/629472/
si inserisce in una cornice argomentativa ormai consolidata nel dibattito pubblico italiano, nella quale il fenomeno migratorio viene letto e valutato quasi esclusivamente attraverso la sua funzione economica.

L’immigrazione è rappresentata come fattore strutturale di tenuta del sistema produttivo e dei servizi essenziali, fino a diventare, implicitamente, un presupposto necessario di sopravvivenza dell’economia nazionale.

Questa impostazione, tuttavia, presenta criticità rilevanti sotto il profilo giuridico e sistemico. Il problema non è il riconoscimento del contributo lavorativo degli stranieri, dato che nessun’analisi seria può negarne l’esistenza.

Il problema è l’assunzione, spesso non dichiarata ma chiaramente operante, secondo cui tale contributo diventa il fondamento sostanziale della legittimazione della presenza sul territorio.

In questo modo, la permanenza dello straniero tende a essere sganciata da un percorso giuridicamente strutturato di integrazione e viene invece ancorata a criteri di utilità economica contingente.

Dal punto di vista del diritto dell’immigrazione, questo slittamento è tutt’altro che neutro. L’ordinamento italiano ed europeo non costruisce la regolarità del soggiorno come mera funzione del fabbisogno economico, ma come risultato di un equilibrio tra diritti fondamentali, interessi pubblici e doveri di integrazione.

Quando il discorso pubblico e, di riflesso, l’azione amministrativa assumono l’economia come criterio prevalente, il diritto perde la sua funzione ordinatrice e viene progressivamente sostituito da una logica emergenziale e utilitaristica.

Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si colloca esattamente su questo piano di criticità. Non è una proposta ideologica, ma una ricostruzione giuridica coerente con i principi dello Stato di diritto. L’integrazione non è un concetto sociologico indeterminato, né un obiettivo meramente programmatico.

È un percorso che deve essere verificabile sul piano amministrativo e rilevante sul piano giuridico. In assenza di tale percorso, la permanenza perde il suo fondamento e il ritorno nel Paese di origine diventa l’esito fisiologico di un sistema che pretende il rispetto delle regole come condizione della stabilità del soggiorno.

La persistenza di una visione economicista produce, inoltre, effetti distorsivi di lungo periodo, in particolare sul piano delle seconde generazioni. Se la prima generazione viene ammessa e tollerata prevalentemente in quanto funzionale al mercato del lavoro, senza che lo Stato pretenda un’effettiva integrazione giuridica e civica, la seconda generazione cresce all’interno di un quadro normativo ambiguo. I figli si formano in un contesto in cui la presenza dei genitori è stata giustificata dall’utilità, non dall’appartenenza a un progetto ordinamentale condiviso.

Questo modello incide direttamente sulla costruzione dell’identità giuridica e sociale delle seconde generazioni. L’assenza di un chiaro nesso tra diritti e doveri, tra permanenza e integrazione, genera un vuoto che non è solo sociale, ma istituzionale.

La difficoltà di integrazione delle seconde generazioni non è, quindi, un fenomeno casuale o esclusivamente socio-economico, bensì il prodotto di un’impostazione che ha rinunciato a governare l’immigrazione come questione di legalità e di responsabilità reciproca.

In questo quadro, è necessario distinguere nettamente il paradigma della ReImmigrazione dalle teorie di “remigrazione” sviluppate in altri contesti europei. Qui non vi è alcuna logica identitaria o collettiva.

La ReImmigrazione opera esclusivamente sul piano individuale, amministrativo e giuridico, utilizzando strumenti già presenti nell’ordinamento: dinieghi, revoche, espulsioni e rimpatri, applicati in modo coerente e non episodico. Si tratta di una riaffermazione del principio di legalità, non di una sua torsione.

Continuare a impostare il fenomeno migratorio in termini prevalentemente economici significa rinviare indefinitamente il problema dell’integrazione, aggravandone le conseguenze. Nel breve periodo si preserva una certa funzionalità del sistema produttivo; nel medio e lungo periodo si costruisce una frattura strutturale tra popolazione residente, istituzioni e seconde generazioni. È in questa prospettiva che l’approccio economicista si rivela non solo insufficiente, ma strutturalmente fallimentare.

“Integrazione o ReImmigrazione” non è una risposta emotiva al fenomeno migratorio, ma una proposta di riallineamento tra diritto, amministrazione e realtà sociale. Senza questo riallineamento, l’integrazione resterà un obiettivo retorico e le seconde generazioni continueranno a pagare il prezzo di un modello che ha scelto la convenienza immediata al posto della coerenza giuridica.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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