Decisione della Commissione Territoriale di Genova del 18 dicembre 2025

La protezione complementare come unico laboratorio giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

La decisione assunta dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova nella seduta del 18 dicembre 2025 consente di mettere a fuoco, in termini strettamente tecnico-giuridici, un dato che il dibattito sull’immigrazione continua a eludere: la protezione complementare è l’unico istituto del nostro ordinamento che fonda la legittimità della permanenza sul grado di integrazione dello straniero.

Il provvedimento, nel negare le forme maggiori di protezione internazionale e nel disporre la trasmissione degli atti al Questore ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998, non applica una tutela residuale o eccezionale. Applica, invece, una regola strutturale: l’allontanamento non è consentito quando risulta incompatibile con un percorso di integrazione effettivamente maturato nel territorio dello Stato, valutato in chiave comparativa.

Questo è il punto dirimente.
Nel sistema italiano non esistono altre ipotesi in cui la permanenza sia giuridicamente legata all’integrazione. I permessi per lavoro si fondano sul rapporto contrattuale; quelli per famiglia sul vincolo formale; quelli per studio sulla frequenza; la protezione internazionale su un rischio nel Paese di origine. Solo la protezione complementare si fonda sull’integrazione come fatto giuridico autonomo, misurabile e decisivo.

La protezione complementare non presuppone vulnerabilità, né status, né automatismi. Il suo baricentro è l’integrazione intesa come radicamento sociale, lavorativo e relazionale, già in atto e giuridicamente rilevante. L’ordinamento non tutela la persona in quanto tale, ma tutela un equilibrio concreto: quello tra il percorso costruito in Italia e la sproporzione che deriverebbe dall’allontanamento.

È per questo che la protezione complementare rappresenta un laboratorio giuridico. Non in senso sperimentale o informale, ma perché è l’unico ambito in cui il diritto positivo valorizza l’integrazione, la misura e la utilizza come criterio di decisione sulla permanenza. Qui l’integrazione non è uno slogan, né una promessa futura: è il presupposto stesso della tutela.

Da questa constatazione discende, in modo naturale e non ideologico, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Non come costruzione teorica esterna al diritto, ma come generalizzazione coerente di una logica già presente nell’ordinamento. Se la permanenza può essere legittimamente fondata sull’integrazione, allora l’assenza di integrazione non può che condurre all’esito opposto: la ReImmigrazione.

Il punto decisivo è che la ReImmigrazione non nasce come reazione alla protezione complementare, né come misura riferita esclusivamente ai suoi titolari. Nasce come principio generale di governo, reso visibile proprio dalla protezione complementare. Quest’ultima mostra che il diritto è già in grado di distinguere tra integrazione da tutelare e non integrazione da non sostenere. Il paradigma non inventa nulla: rende sistemico ciò che oggi è confinato a un solo istituto.

La decisione della Commissione Territoriale di Genova del 18 dicembre 2025 dimostra, in concreto, che il diritto dell’immigrazione italiano possiede già gli strumenti per legare la permanenza alla responsabilità. Non alla vulnerabilità, non all’eccezione, ma all’integrazione reale. In questo senso, la protezione complementare non è una deviazione del sistema, ma il suo punto di maggiore coerenza interna.

La protezione complementare è oggi l’unico spazio in cui l’ordinamento italiano applica, senza dichiararlo, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. È il luogo in cui l’integrazione viene accertata, valorizzata e misurata, e in cui la permanenza non è mai sganciata da un percorso concreto. Generalizzare questa logica non significa irrigidire il sistema, ma renderlo finalmente coerente: chi si integra resta, chi non si integra rientra. Non per scelta politica, ma per struttura giuridica.

Avv. Fabio Loscerbo
Iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36

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