La ReImmigrazione non è un’espulsione di massa: perché il ritorno deve essere una politica pubblica individual izzata

I dati e le iniziative che arrivano in queste settimane da Regno Unito, Sudafrica e Malaysia mostrano che il tema del ritorno sta assumendo un peso crescente nelle politiche migratorie. Ma proprio il confronto internazionale impone una distinzione essenziale: una politica di ReImmigrazione non può essere confusa con una politica di espulsioni generalizzate.

Il Regno Unito ha registrato, nell’anno terminato a giugno 2026, oltre 40.000 ritorni, dei quali 9.669 forzati e 30.936 volontari. Il Sudafrica ha invece utilizzato il centro temporaneo di Musina per processare 48.948 cittadini stranieri in due mesi, concentrando nella stessa struttura competenze amministrative, di frontiera, di polizia, sanitarie e sociali. La Malaysia, infine, ha annunciato un programma di rimpatrio volontario per cittadini del Myanmar, accompagnandolo però con procedure di identificazione, registrazione e verifica delle singole posizioni.

Questi modelli sono differenti, ma pongono la stessa domanda: il ritorno deve essere concepito come una misura indistinta rivolta a categorie di persone oppure come l’esito di una politica pubblica fondata sulla valutazione individuale?

Nel paradigma Integrazione o ReImmigrazione la risposta deve essere netta. La ReImmigrazione non coincide con l’espulsione. L’espulsione è un istituto giuridico disciplinato dalla legge, con propri presupposti, garanzie procedimentali e limiti. La ReImmigrazione è invece una politica pubblica più ampia, che riguarda il governo del percorso migratorio e che deve necessariamente confrontarsi tanto con l’integrazione quanto con il ritorno.

Non è sufficiente dividere la popolazione straniera tra regolari che restano e irregolari che devono partire. La realtà giuridica è molto più complessa. Una persona può soggiornare regolarmente e tuttavia non avere costruito un effettivo percorso di integrazione; un’altra può trovarsi in una condizione amministrativa irregolare ma avere legami familiari, esigenze di protezione o altre situazioni tutelate dall’ordinamento che impediscono o condizionano l’allontanamento.

Per questa ragione anche l’idea di un rimpatrio generalizzato sulla base della sola nazionalità presenta evidenti criticità. La provenienza geografica non può sostituire l’esame della posizione individuale. Devono essere verificati identità, titolo di soggiorno, eventuali esigenze di protezione, legami familiari, condizioni personali e tutti gli altri elementi giuridicamente rilevanti.

La vera questione diventa allora costruire un percorso pubblico ordinato: ingresso, osservazione del percorso migratorio, integrazione, verifica e, infine, permanenza oppure ritorno. Non un automatismo, ma una decisione fondata su criteri trasparenti e sulla responsabilità dello Stato.

È precisamente qui che assume significato la proposta di un Ministero dell’Integrazione o ReImmigrazione. Un simile organismo non dovrebbe essere un Ministero delle espulsioni. Dovrebbe governare entrambe le direzioni della politica migratoria: costruire e verificare i percorsi di integrazione per chi può stabilmente appartenere alla comunità nazionale e organizzare percorsi effettivi, ordinati e giuridicamente sostenibili di ritorno quando la permanenza non trova più una propria giustificazione.

La ReImmigrazione, dunque, non significa espellere indiscriminatamente. Significa restituire allo Stato la capacità di governare il fenomeno migratorio distinguendo le situazioni, verificando i percorsi e assumendo decisioni individualizzate. Solo così il ritorno può diventare una vera politica pubblica e non uno slogan.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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