La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, del 27 marzo 2026 (ruolo generale numero 13877 del 2024), offre un’occasione particolarmente significativa per analizzare, in chiave sistematica, il rapporto tra diritto all’unità familiare, protezione della vita privata e familiare e limiti derivanti dalla pericolosità sociale dello straniero, evidenziando al contempo come tali categorie giuridiche si collochino coerentemente all’interno del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Il caso sottoposto al vaglio del Collegio concerne il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettera d), del d.lgs. 286/1998, proposta da un cittadino straniero padre di minore italiano. Il ricorrente aveva fondato la propria pretesa sul diritto all’unità familiare, valorizzando il rapporto genitoriale e invocando altresì la tutela convenzionale di cui all’art. 8 CEDU.
Il Tribunale muove da una ricostruzione corretta e tradizionale dell’istituto, ribadendo che il permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del genitore di minore italiano presuppone, quale condizione positiva, la sussistenza della responsabilità genitoriale, non essendo invece richiesta la convivenza. Tale impostazione si fonda sulla natura di diritto soggettivo del minore alla bigenitorialità, che l’ordinamento è chiamato a proteggere anche in assenza di coabitazione.
Tuttavia, ed è questo il punto centrale della decisione, tale diritto non si configura come posizione giuridica assoluta e incondizionata. Esso è strutturalmente sottoposto a un bilanciamento con le esigenze di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del T.U.I., che impone di considerare la natura ed effettività dei legami familiari unitamente alla condotta complessiva del richiedente.
Nel caso di specie, il giudizio di bilanciamento è stato risolto in senso sfavorevole al ricorrente sulla base di un accertamento particolarmente rigoroso della sua pericolosità sociale. Il Tribunale ha valorizzato una sequenza di condanne penali estesa su un arco temporale di circa trent’anni, comprendente reati gravi contro la persona, la libertà sessuale, il patrimonio e la normativa sugli stupefacenti, ritenuti espressivi di una stabile inclinazione del soggetto a porre in essere condotte illecite e di una persistente incapacità di conformarsi alle regole della convivenza civile .
In questa prospettiva, la pericolosità sociale non viene considerata quale elemento meramente accessorio, ma assume funzione dirimente, incidendo direttamente sulla titolarità sostanziale del diritto al soggiorno. Il Collegio, infatti, qualifica tale pericolosità come concreta e attuale, tale da integrare un rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, legittimando così la compressione del diritto all’unità familiare.
Particolarmente significativa è la modalità con cui il Tribunale affronta il tema del superiore interesse del minore. Lungi dal riconoscere a tale interesse una valenza automatica e prevalente, il Collegio ne effettua una valutazione in concreto, rilevando come il minore sia stabilmente accudito dalla madre e come il contributo genitoriale del ricorrente risulti, allo stato, marginale, anche in ragione della detenzione. Ne consegue che il diniego del permesso di soggiorno non determina una lesione effettiva dell’interesse del minore, il quale continua a essere adeguatamente tutelato nel contesto familiare esistente.
Sul versante della protezione complementare, la decisione si inserisce nel più recente dibattito interpretativo successivo al decreto-legge 20/2023. Il Tribunale riconosce espressamente la sopravvivenza della tutela della vita privata e familiare, ancorandola all’art. 5, comma 6, del T.U.I. e all’art. 8 CEDU, in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione. Tuttavia, evidenzia come la soppressione degli indici normativi tipizzati abbia rafforzato la centralità del giudizio discrezionale di bilanciamento.
In tale ambito, il diritto al rispetto della vita privata e familiare viene qualificato, conformemente alla giurisprudenza convenzionale, come diritto non assoluto, suscettibile di limitazioni qualora ciò sia necessario, in una società democratica, per la tutela dell’ordine pubblico e la prevenzione dei reati. Il Collegio ritiene che, nel caso concreto, la reiterazione e la gravità delle condotte delittuose integrino proprio quel “bisogno sociale imperativo” che giustifica l’ingerenza statale, con conseguente rigetto anche della domanda riconducibile alla protezione speciale .
La rilevanza sistematica della pronuncia emerge con particolare evidenza se letta alla luce del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Il caso dimostra, infatti, come l’ordinamento già operi una selezione sostanziale fondata su criteri di integrazione effettiva, senza necessità di introdurre categorie normative nuove o estranee al sistema.
Il punto dirimente non è rappresentato dalla mera esistenza di legami familiari o dalla durata della permanenza sul territorio nazionale, ma dalla qualità della permanenza stessa, intesa come capacità del soggetto di inserirsi nel tessuto sociale nel rispetto delle regole fondamentali dell’ordinamento. In assenza di tale integrazione, e in presenza di una condotta reiteratamente contraria alla legge, il sistema reagisce attraverso il diniego dei titoli di soggiorno, anche in presenza di situazioni che, in astratto, sarebbero meritevoli di tutela.
In questa prospettiva, la protezione complementare si conferma come il vero laboratorio applicativo del paradigma. È in tale ambito che il giudice è chiamato a verificare, caso per caso, se il radicamento sul territorio nazionale sia espressione di una integrazione autentica o se, al contrario, si tratti di una permanenza meramente fattuale, priva di conformità ai valori fondamentali della convivenza civile.
La sentenza in esame evidenzia chiaramente che l’integrazione non può essere ridotta a un dato formale o temporale, ma deve essere valutata in termini sostanziali, attraverso la condotta complessiva del soggetto. In tal senso, la pericolosità sociale non rappresenta un elemento esterno al paradigma, ma ne costituisce il presupposto negativo: è l’indice della mancata integrazione.
Ne deriva che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non si pone in contrasto con l’attuale assetto normativo, ma ne rappresenta piuttosto una chiave di lettura sistematica e una possibile evoluzione coerente. La decisione del Tribunale di Bologna dimostra che il diritto dell’immigrazione italiano già contiene, al proprio interno, i meccanismi per operare tale distinzione, fondandola su criteri giuridici verificabili e su un bilanciamento rigoroso tra diritti fondamentali e interessi pubblici.
In definitiva, la pronuncia conferma che il diritto al soggiorno non è un diritto originario e incondizionato, ma una posizione giuridica che si consolida nel tempo attraverso un processo di integrazione. Quando tale processo fallisce in modo grave e reiterato, l’ordinamento non solo può, ma deve intervenire, ristabilendo l’equilibrio tra tutela dei diritti e salvaguardia della collettività.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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