Il 26 marzo 2026 il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento in materia di rimpatri dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare. Il dato politico del voto ha immediatamente alimentato una narrazione semplificata, secondo cui l’Unione europea avrebbe intrapreso un percorso verso la cosiddetta “remigrazione”.
Si tratta, tuttavia, di una lettura che non trova alcun riscontro nel contenuto giuridico del provvedimento.
Il regolamento interviene su un ambito ben delimitato e già noto all’ordinamento europeo: quello dell’allontanamento dei cittadini di Paesi terzi privi di un titolo di soggiorno valido. Non amplia il perimetro dei soggetti destinatari delle misure di rimpatrio, non introduce nuove categorie espellibili e non modifica i presupposti sostanziali dell’allontanamento. La sua funzione è diversa e più circoscritta: rendere effettivo ciò che, fino ad oggi, è rimasto in larga parte inefficace.
In questa prospettiva si collocano le principali innovazioni. Il regolamento introduce il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni di rimpatrio tra Stati membri, superando la frammentazione nazionale e consentendo la continuità dell’azione amministrativa nello spazio europeo.
Ridimensiona, inoltre, gli automatismi sospensivi, prevedendo che la pendenza di una procedura o di un ricorso non determini automaticamente la sospensione dell’esecuzione, che deve essere invece richiesta e motivata. Rafforza, infine, la capacità di trattenimento, trasformandola da misura eventuale a componente strutturale del sistema di rimpatrio.
Questi elementi incidono in modo significativo sulla probabilità concreta di esecuzione dell’allontanamento. Il regolamento non cambia il “chi”, ma il “come”: non ridefinisce i destinatari delle misure, ma rafforza gli strumenti per renderle effettive. Ed è proprio questo il punto che consente di chiarire l’equivoco alla base della narrazione sulla “remigrazione”.
Il regolamento continua a muoversi all’interno del quadro dei diritti fondamentali, richiamando espressamente gli obblighi derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In particolare, il principio di non-refoulement mantiene un ruolo centrale. Diversamente, la tutela della vita privata e familiare, riconducibile all’articolo 8 CEDU, non viene meno, ma non assume una funzione strutturale nel meccanismo del rimpatrio. Essa continua a operare come parametro di legalità e come strumento difensivo, ma richiede un’attivazione concreta e una dimostrazione puntuale, non essendo incorporata automaticamente nel sistema.
Ne deriva che il regolamento non incide sulla possibilità di far valere, anche in via amministrativa o giurisdizionale, situazioni fondate sul radicamento sociale, lavorativo e familiare.
Tali elementi non sono eliminati, ma restano collocati al di fuori del meccanismo automatico del rimpatrio, dovendo essere valorizzati attraverso strumenti diversi, tra cui la protezione complementare e il contenzioso fondato sui diritti fondamentali.
È proprio questa impostazione a dimostrare, in termini inequivoci, che il regolamento non realizza alcuna forma di “remigrazione”.
Quest’ultima, nelle sue versioni più ampie, presuppone l’estensione delle politiche di allontanamento anche a soggetti regolarmente soggiornanti o integrati. Il regolamento europeo, al contrario, resta ancorato al presupposto dell’irregolarità del soggiorno, che continua a costituire il limite giuridico invalicabile dell’intervento.
La trasformazione in atto non è quindi ideologica, ma operativa. L’Unione europea non ha modificato il paradigma dei diritti di permanenza, ma ha deciso di rafforzare la capacità di esecuzione delle decisioni di allontanamento già previste dall’ordinamento. In altri termini, non si amplia il potere di espellere, ma si rende più concreta la possibilità di farlo nei casi in cui tale potere già esiste.
Ed è su questo terreno che si gioca la reale portata del regolamento: non nella creazione di nuove categorie giuridiche, ma nella trasformazione del rimpatrio da previsione normativa spesso ineffettiva a procedura strutturalmente eseguibile.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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