ReImmigrazione e Remigrazione: perché non sono la stessa cosa

Nel dibattito pubblico europeo sull’immigrazione si assiste sempre più spesso a una confusione concettuale tra due termini che, in realtà, indicano modelli radicalmente differenti: Remigrazione e ReImmigrazione. L’apparente somiglianza linguistica tra i due concetti può indurre a ritenere che essi appartengano allo stesso orizzonte teorico o politico. In realtà, si tratta di due paradigmi profondamente diversi, che si collocano su piani distinti sia dal punto di vista politico sia, soprattutto, dal punto di vista giuridico.

La Remigrazione nasce come concetto politico sviluppato in alcuni contesti del dibattito europeo contemporaneo. In questa prospettiva, la presenza di popolazioni immigrate viene interpretata prevalentemente come un problema di carattere demografico, culturale o identitario. Il rimedio proposto consiste nella prospettiva di un ritorno generalizzato degli stranieri nei Paesi di origine, anche quando essi risultino stabilmente presenti nel territorio europeo. La logica di fondo di questo approccio è quella di ricondurre la composizione demografica delle società europee a un presunto equilibrio originario.

La ReImmigrazione, al contrario, non nasce come teoria identitaria né come proposta di ingegneria demografica. Essa si configura piuttosto come un paradigma giuridico di governo dell’immigrazione fondato sull’integrazione effettiva e sul rispetto dei diritti fondamentali della persona. In questa prospettiva, l’immigrazione non viene affrontata come un fenomeno da eliminare, ma come una realtà da governare attraverso criteri giuridici chiari, coerenti con l’ordinamento costituzionale e con il diritto europeo.

Il principio che caratterizza la ReImmigrazione è semplice ma allo stesso tempo strutturale: la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato deve essere collegata al grado di integrazione nella società ospitante. L’integrazione diventa così il criterio centrale per valutare la legittimità della permanenza. Non si tratta di una nozione puramente economica, né esclusivamente lavorativa, ma di un concetto più ampio che comprende almeno tre elementi essenziali: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole dell’ordinamento giuridico.

In questo modello, lo straniero che dimostra di essersi integrato nella società ospitante deve poter continuare a vivere e lavorare nel Paese in cui si trova. Al contrario, quando il processo di integrazione non si realizza, lo Stato può legittimamente prevedere il ritorno nel Paese di origine. La ReImmigrazione, quindi, non coincide con una politica espulsiva generalizzata, ma con un sistema giuridico fondato su un equilibrio tra diritti e responsabilità.

Questa impostazione risulta coerente con il quadro costituzionale ed europeo di tutela dei diritti fondamentali.

Nel mio volume La protezione complementare ho evidenziato come il sistema giuridico italiano ed europeo riconosca una serie di limiti precisi alle politiche di allontanamento degli stranieri, in particolare attraverso il principio di non-refoulement e attraverso la tutela del diritto alla vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Tali principi rappresentano una componente essenziale dell’asilo costituzionale previsto dall’articolo 10 della Costituzione e costituiscono uno dei pilastri della tutela delle persone migranti nel diritto contemporaneo.

La protezione complementare rappresenta proprio una delle manifestazioni di questo sistema di garanzie. Essa consente di evitare l’allontanamento dello straniero quando tale misura determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali della persona, dimostrando come il diritto europeo e costituzionale non consenta soluzioni semplicistiche o puramente espulsive nella gestione dei fenomeni migratori.

Alla luce di questo quadro normativo, appare evidente che la Remigrazione e la ReImmigrazione non sono la stessa cosa. La prima si colloca prevalentemente nel campo della teoria politica e della riflessione identitaria. La seconda, invece, si propone come un modello giuridico di regolazione dell’immigrazione, capace di conciliare la tutela dei diritti fondamentali con l’esigenza degli Stati di governare i fenomeni migratori.

La differenza tra i due paradigmi non è soltanto teorica. Essa riguarda il modo in cui l’Europa intende affrontare una delle questioni più rilevanti del nostro tempo. Da un lato, vi è una prospettiva che tende a leggere l’immigrazione come una minaccia demografica da neutralizzare. Dall’altro lato, vi è la possibilità di costruire un modello giuridico che valorizzi l’integrazione come criterio di permanenza e che riconosca, allo stesso tempo, la necessità di prevedere il ritorno nel Paese di origine quando tale integrazione non si realizza.

È in questo spazio che si colloca il paradigma della ReImmigrazione, inteso come strumento giuridico di governo dell’immigrazione fondato su integrazione, responsabilità e rispetto dei diritti fondamentali.

Avv. Fabio Loscerbo

Lobbista presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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