Il decreto del Tribunale di Venezia del 12 marzo 2026 (R.G. 13725/2024) si colloca all’interno di un filone giurisprudenziale ormai consolidato che attribuisce centralità al parametro dell’integrazione sociale e lavorativa quale criterio decisivo per il riconoscimento della protezione complementare, nella declinazione della protezione speciale ex art. 19 T.U.I.
La pronuncia merita attenzione non tanto per l’enunciazione di principi innovativi, quanto per la coerenza sistematica con cui tali principi vengono applicati, offrendo un modello interpretativo particolarmente significativo in una fase di transizione normativa segnata dall’intervento del decreto-legge n. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro).
Il Collegio muove da un presupposto metodologico corretto: la priorità logica e giuridica della domanda di protezione speciale, quando proposta in via principale. Tale impostazione consente di concentrare l’analisi sul nucleo della protezione complementare, evitando dispersioni argomentative e valorizzando il perimetro applicativo degli artt. 5 e 19 del d.lgs. 286/1998 nella versione anteriore alla riforma del 2023, ritenuta applicabile ratione temporis.
Sotto il profilo normativo, il decreto ribadisce con chiarezza che il sistema delineato dal d.l. n. 130/2020 si fonda su una logica espansiva della tutela, imperniata sul divieto di espulsione non solo in presenza di rischi persecutori o trattamenti inumani, ma anche quando l’allontanamento comporti una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU.
È proprio su questo terreno che la decisione assume rilievo: il giudice non si limita a richiamare astrattamente i parametri normativi, ma li declina attraverso una valutazione concreta e articolata del radicamento del richiedente, costruita attorno a tre direttrici fondamentali – familiare, sociale e temporale – che costituiscono ormai la struttura portante della protezione complementare.
Particolarmente significativa è la ricostruzione del parametro dell’integrazione lavorativa. Il decreto recepisce in modo puntuale gli orientamenti della Corte di cassazione, chiarendo che l’inserimento socio-economico non richiede stabilità occupazionale né redditi elevati, essendo sufficiente “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale” .
Questa affermazione, lungi dall’essere meramente descrittiva, ha una portata sistemica rilevante: essa trasforma l’integrazione da elemento accessorio a criterio selettivo della permanenza sul territorio nazionale. Non è richiesto un risultato perfetto, ma un percorso verificabile, concreto e coerente.
Nel caso di specie, il Tribunale valorizza una pluralità di elementi: continuità lavorativa, seppur discontinua; percezione di redditi idonei a garantire autonomia; inserimento abitativo autonomo; frequenza di corsi di lingua italiana. Tali elementi, considerati unitariamente, consentono di formulare una prognosi favorevole circa l’inserimento futuro del richiedente.
La decisione appare particolarmente rigorosa nel passaggio in cui chiarisce che il livello di integrazione richiesto non coincide con un radicamento irreversibile, ma con una traiettoria concreta di inserimento. È qui che emerge la dimensione propriamente “funzionale” della protezione complementare: essa non tutela una condizione statica, ma un processo in atto.
In questa prospettiva, il riferimento all’art. 8 CEDU assume un ruolo non meramente garantistico, ma strutturale. Il diritto alla vita privata e familiare diviene il punto di raccordo tra tutela dei diritti fondamentali e valutazione dell’integrazione, consentendo al giudice di operare un bilanciamento che tiene conto sia della posizione individuale dello straniero sia dell’interesse pubblico al controllo dei flussi migratori.
È proprio in questo bilanciamento che si inserisce, sul piano sistematico, il paradigma dell’integrazione o reimmigrazione. La pronuncia, pur non evocando espressamente tale impostazione, ne rappresenta una concreta applicazione giuridica.
La protezione complementare, infatti, non viene riconosciuta in quanto tale, ma in quanto espressione di un percorso di integrazione verificato. Il diritto a permanere sul territorio non discende da una condizione astratta, ma da un comportamento concreto del soggetto, misurabile attraverso parametri oggettivi: lavoro, lingua, inserimento sociale, rispetto delle regole.
Specularmente, il sistema così delineato implica che, in assenza di tali elementi, la permanenza non trovi giustificazione giuridica. La protezione complementare non è più una clausola residuale indeterminata, ma uno strumento selettivo che distingue tra percorsi di integrazione e situazioni prive di radicamento.
Il decreto del Tribunale di Venezia conferma, dunque, una tendenza interpretativa di fondo: la progressiva trasformazione della protezione speciale da misura eccezionale a meccanismo ordinario di regolazione della presenza dello straniero sul territorio, fondato su criteri oggettivi e verificabili.
In conclusione, la decisione si segnala per la sua coerenza sistematica e per la capacità di offrire un modello applicativo chiaro: la protezione complementare opera come strumento di tutela dei diritti fondamentali solo quando si innesta su un percorso effettivo di integrazione. In assenza di tale percorso, il sistema non è chiamato a garantire la permanenza, ma a ristabilire la coerenza tra presenza sul territorio e rispetto delle condizioni che la legittimano.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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