Protezione complementare: il permesso per protezione speciale è ancora convertibile dopo il Decreto Cutro. Analisi dell’orientamento del Tribunale di Bologna

L’intervento normativo operato dal Decreto-Legge 20/2023, convertito nella Legge 50/2023, ha inciso in modo significativo sulla disciplina della protezione speciale, introducendo – tra gli altri profili – un espresso limite alla convertibilità del relativo permesso di soggiorno in titolo per motivi di lavoro.

La disposizione si inserisce in una più ampia strategia di riduzione degli spazi di stabilizzazione del soggiorno, nella prospettiva di ricondurre l’istituto entro una dimensione strettamente residuale e temporanea. Tuttavia, la ricostruzione sistematica dell’istituto, alla luce del diritto vivente, impone una riflessione più articolata.

Come evidenziato nel contributo scientifico “La protezione speciale dopo il Decreto Cutro è ancora convertibile in permesso per lavoro? Il ruolo decisivo del dispositivo nella giurisprudenza del Tribunale di Bologna”,

l’analisi della giurisprudenza di merito – e segnatamente degli orientamenti del Tribunale di Bologna – consente di individuare un fenomeno di rilevante interesse: la progressiva emersione di un modello di protezione speciale strutturalmente orientato all’integrazione.

In numerosi provvedimenti, il titolo di soggiorno riconosciuto in sede giurisdizionale presenta caratteristiche costanti: durata biennale, rinnovabilità, idoneità allo svolgimento di attività lavorativa. Tali elementi non possono essere considerati meri accessori del titolo, ma concorrono a definirne la qualificazione giuridica.

Sotto il profilo sistematico, infatti, un permesso di soggiorno lavorabile e rinnovabile non si esaurisce nella funzione di sospensione dell’allontanamento, ma si configura quale strumento di stabilizzazione del rapporto tra lo straniero e il territorio dello Stato. In questa prospettiva, la protezione speciale, pur formalmente ricondotta entro un ambito restrittivo, continua a svolgere una funzione sostanzialmente assimilabile a quella dei titoli destinati a sostenere percorsi di integrazione.

È in questo contesto che si pone il problema della convertibilità.

Il divieto introdotto dal legislatore deve essere interpretato alla luce dei principi generali dell’ordinamento, nonché della concreta conformazione del titolo operata dal giudice. La questione non può essere ridotta a un rapporto meramente gerarchico tra norma e provvedimento, ma richiede una valutazione sistemica.

Il punto centrale, come argomentato nel lavoro citato, risiede nel ruolo del dispositivo del provvedimento giurisdizionale. È attraverso il dispositivo che il giudice determina la concreta configurazione del titolo di soggiorno, attribuendogli specifiche caratteristiche giuridiche. In tale prospettiva, il potere conformativo del giudice non si traduce nella creazione di un titolo atipico, ma nella specificazione del contenuto di un titolo tipico in relazione al caso concreto.

Ne deriva che, ove il titolo riconosciuto presenti caratteristiche strutturalmente compatibili con la conversione – in quanto lavorabile, rinnovabile e orientato alla stabilità – il divieto normativo incontra un limite nella necessità di assicurare coerenza tra qualificazione giuridica del titolo ed effetti che da essa discendono.

In altri termini, la convertibilità non si configura come una deroga al sistema, ma come un effetto sistemico implicito della qualificazione del titolo.

Tale ricostruzione assume particolare rilievo se collocata nell’ambito del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

Il sistema dell’immigrazione, per essere coerente, deve fondarsi su criteri chiari di selezione. L’integrazione – intesa come inserimento lavorativo, radicamento sociale e rispetto delle regole – costituisce il principale indicatore di compatibilità della permanenza dello straniero con l’ordinamento.

In questa prospettiva, la protezione speciale si configura quale strumento di emersione giuridica di situazioni di integrazione già in atto. Essa non opera in funzione assistenziale, ma come meccanismo di riconoscimento di una condizione sostanziale che l’ordinamento non può ignorare.

Se il titolo riconosce una situazione di integrazione, la sua evoluzione verso forme più stabili di soggiorno non rappresenta una concessione discrezionale, ma una conseguenza coerente con i principi del sistema.

Diversamente opinando, si determinerebbe una frattura tra accertamento giurisdizionale e disciplina degli effetti, con conseguente compromissione della funzione stessa della tutela.

Il nodo si trasferisce, pertanto, sul piano dell’azione amministrativa.

L’applicazione rigida del divieto di convertibilità, in assenza di una valutazione della concreta qualificazione del titolo, espone l’azione amministrativa a censure sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza sistemica. In tali ipotesi, la sindacabilità giurisdizionale della qualificazione del titolo e dei suoi effetti appare non solo ammissibile, ma necessaria.

Il tema della convertibilità della protezione speciale, dunque, non può essere affrontato in termini meramente letterali. Esso impone una lettura sistematica, che tenga conto del ruolo del giudice, della funzione del titolo e dei principi sottesi alla disciplina dell’immigrazione.

In questa prospettiva, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” offre una chiave interpretativa idonea a ricondurre a unità i diversi livelli del sistema.

Da un lato, esso consente di valorizzare l’integrazione quale criterio selettivo per la stabilizzazione del soggiorno.
Dall’altro, impone di escludere la permanenza di situazioni prive di radicamento effettivo.

La protezione speciale, così ricostruita, si colloca esattamente in questo spazio: come strumento di passaggio tra una condizione di vulnerabilità e una condizione di integrazione giuridicamente rilevante.

In tale quadro, la convertibilità non rappresenta un’anomalia, ma un elemento di coerenza del sistema.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (ID: 280782895721-36)
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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