Il decreto pronunciato dal Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 4692/2024 e deciso il 30 gennaio 2026, rappresenta un’ulteriore conferma della centralità costituzionale della protezione complementare quale presidio del diritto alla vita privata e familiare.
Il Collegio ha accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 e 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del titolo biennale, rinnovabile e abilitante all’attività lavorativa.
La decisione affronta in modo diretto la questione interpretativa più delicata dopo il D.L. 20/2023: l’abrogazione degli indici tipizzati relativi alla vita privata e familiare non ha eliminato la tutela sostanziale, ma ha restituito all’interprete il compito di operare un bilanciamento in concreto alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dall’art. 5, comma 6, T.U.I. e dall’art. 8 CEDU.
Il decreto richiama espressamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ribadendo che la protezione complementare può essere accordata quando il radicamento sul territorio nazionale sia sufficientemente forte da rendere sproporzionato l’allontanamento, in assenza di prevalenti ragioni di sicurezza o ordine pubblico. Non è richiesta una integrazione “perfetta”, ma una integrazione reale, desumibile da elementi concreti e coerenti.
Nel caso esaminato, il Tribunale valorizza la continuità lavorativa, la trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, la stabilità reddituale, la disponibilità di un contratto di locazione intestato al ricorrente, la conoscenza della lingua italiana e l’assenza di precedenti penali. Tali elementi sono stati ritenuti sintomatici di una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non sarebbe giustificabile in difetto di interessi pubblici prevalenti.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui il Collegio evidenzia come il diritto al rispetto della vita privata comprenda lo sviluppo della personalità attraverso relazioni sociali e lavorative, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU sul punto. L’attività lavorativa non è un dato meramente economico, ma uno spazio di costruzione dell’identità sociale.
È qui che la pronuncia si inserisce pienamente nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare, letta alla luce di questo decreto, non è un meccanismo automatico di stabilizzazione, ma uno strumento selettivo fondato sul radicamento effettivo. Il diritto alla permanenza non deriva dalla mera presenza fisica sul territorio, bensì dalla dimostrazione di un percorso di integrazione sostanziale: lavoro regolare, contribuzione, rispetto delle regole, inserimento linguistico e sociale.
Il paradigma è chiaro e giuridicamente coerente: quando l’integrazione è concreta e documentata, l’allontanamento diviene sproporzionato e contrario agli obblighi costituzionali e convenzionali. Quando tale integrazione non si realizza, il sistema conserva la legittimità del rimpatrio nel rispetto delle garanzie fondamentali.
La decisione R.G. 4692/2024 conferma che l’ordinamento italiano, anche dopo la riforma del 2023, non ha rinunciato alla tutela della vita privata e familiare, ma ne ha riaffermato la natura costituzionale. L’interprete è chiamato a verificare, caso per caso, se vi sia un radicamento tale da trasformare la permanenza in un diritto soggettivo.
“Integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan politico, ma la lettura sistematica di ciò che la giurisprudenza sta applicando: la permanenza è funzione dell’integrazione reale; l’assenza di integrazione apre la strada al ritorno nel Paese di origine, secondo le regole dello Stato di diritto.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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