Il decreto pronunciato dal Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 17451/2024, deciso in data 22 gennaio 2026, si inserisce nel solco ormai consolidato della giurisprudenza successiva al D.L. 20/2023 in tema di protezione complementare.
Il Collegio ha accolto il ricorso, accertando il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 5 e 19 del d.lgs. 286/1998, come riformulati dalla novella del 2023.
La decisione affronta, in modo diretto, il nodo interpretativo più rilevante: la portata dell’intervento legislativo del 2023 sull’istituto della protezione complementare. Il Tribunale chiarisce che la riforma non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero, poiché gli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1, T.U.I. continuano a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare quelli derivanti dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. e dall’art. 8 CEDU.
L’allontanamento dal territorio nazionale può configurare una violazione della vita privata e familiare quando lo straniero abbia costruito legami effettivi nel tessuto sociale e lavorativo italiano e risulti ormai sradicato dal contesto di origine. In tale prospettiva, l’abrogazione parziale degli indici tipizzati nel testo dell’art. 19 non incide sul diritto sostanziale, ma rimette all’interprete il compito di operare il bilanciamento secondo i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza sovranazionale.
Il decreto richiama espressamente l’arresto delle Sezioni Unite n. 24413/2021, ribadendo che la valutazione comparativa deve attribuire un peso tanto minore alle condizioni nel Paese di origine quanto maggiore sia il grado di integrazione raggiunto in Italia 17194946 accoglimento ricorso. È un passaggio decisivo: l’integrazione non è un elemento accessorio, ma il fulcro del giudizio di proporzionalità.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva dimostrato una continuità lavorativa significativa fin dal 2024, con contratti regolari, estratto conto contributivo INPS, dichiarazioni UNILAV e, da ultimo, trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. Il Collegio ha valorizzato tali elementi come indici di integrazione socio-lavorativa effettiva, sottolineando che non è richiesto il completamento integrale del percorso di inserimento, essendo sufficiente un principio di integrazione desumibile da circostanze chiare, precise e concordanti.
Contestualmente, è stata rilevata l’assenza di legami significativi con il Paese di origine e l’inesistenza di ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico ostative alla permanenza 17194946 accoglimento ricorso. Il bilanciamento si è quindi risolto nel riconoscimento della protezione speciale.
Questa decisione si presta a una lettura coerente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
La protezione complementare, nella sua configurazione attuale, è lo strumento attraverso cui l’ordinamento riconosce stabilità a chi dimostra un radicamento reale nel territorio italiano. L’integrazione, qui, non è uno slogan politico, ma un fatto giuridico accertabile: lavoro regolare, contribuzione, continuità occupazionale, rispetto delle regole, assenza di pericolosità sociale.
Il paradigma è chiaro: quando l’integrazione è effettiva, l’allontanamento diviene sproporzionato e costituzionalmente illegittimo. Quando tale integrazione manca, l’ordinamento non è privo di strumenti per governare il ritorno nel Paese di origine nel rispetto delle garanzie fondamentali.
Il decreto R.G. 17451/2024 dimostra che il diritto positivo italiano già opera secondo una logica binaria, radicata nei principi costituzionali: protezione ove vi sia radicamento effettivo; legittimità dell’allontanamento ove tale radicamento non sia dimostrato.
“Integrazione o ReImmigrazione” non è dunque un’alternativa ideologica, ma la lettura sistematica di ciò che la giurisprudenza sta già applicando: il diritto alla permanenza è funzione dell’integrazione reale, non della mera presenza.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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