Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione – Decreto R.G. 14013/2024 (camera di consiglio 23 gennaio 2026): la protezione complementare come presidio costituzionale dell’integrazione nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

Il decreto reso dal Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’UE, nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 14013/2024 e deciso in data 23 gennaio 2026, si inserisce nel più recente orientamento nomofilattico volto a riaffermare la natura costituzionale e convenzionale della protezione complementare.

Il Collegio ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 e dell’art. 19 d.lgs. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno biennale, con facoltà di svolgere attività lavorativa.

La decisione è giuridicamente rilevante perché affronta in modo sistematico il tema della soppressione, ad opera del d.l. 20/2023, dei periodi terzo e quarto dell’art. 19, comma 1.1, T.U.I., chiarendo che tale intervento non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero. Il fondamento della protezione complementare continua infatti a risiedere nel rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, richiamati dall’art. 5, comma 6, T.U.I., e nel diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU 24645349.

Il Tribunale richiama espressamente l’elaborazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, ribadendo che il giudizio deve essere improntato a una valutazione comparativa tra il radicamento raggiunto in Italia e la situazione nel Paese di origine, secondo un criterio di proporzionalità e bilanciamento, “con rigore e, allo stesso tempo, con umanità”.

La pronuncia assume ulteriore rilievo alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13309 dell’11 novembre 2025, secondo cui la riforma del 2023 non può essere intesa in senso ostativo al riconoscimento della protezione complementare quando l’allontanamento determinerebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, radicato in fonti costituzionali e sovranazionali.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva dimostrato un radicamento familiare e sociale particolarmente significativo: presenza stabile del coniuge e del figlio minore iscritto alla scuola primaria in Italia, autonomia abitativa attraverso contratto di locazione, inserimento lavorativo culminato in un contratto a tempo indeterminato, progressivo miglioramento delle condizioni economiche del nucleo familiare e regolare contribuzione previdenziale. Il Collegio ha ritenuto che il rimpatrio avrebbe determinato una lesione certa e rilevante del diritto alla vita privata e familiare, in assenza di esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Il punto decisivo non è l’esistenza di un singolo elemento favorevole, ma la convergenza di fattori che delineano una identità sociale ormai radicata nel territorio italiano. La presenza di un figlio minore, la continuità lavorativa, la stabilità abitativa e l’assenza di profili di pericolosità compongono un quadro che rende sproporzionato l’allontanamento.

È in questa prospettiva che la decisione si colloca pienamente nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

La protezione complementare non è una concessione automatica, né un residuo della protezione umanitaria. È l’espressione attuativa del diritto d’asilo costituzionale, nella sua dimensione di tutela di uno standard minimo di dignità della vita. Quando l’integrazione è reale, documentata, effettiva – lavoro, famiglia, scuola, radicamento sociale – l’ordinamento deve riconoscere stabilità.

Ma la logica è binaria. Se tale radicamento non esiste o resta meramente formale, l’ordinamento non è obbligato a garantire una permanenza indefinita. La ReImmigrazione, intesa come ritorno nel Paese di origine nel rispetto delle garanzie procedurali, non è antitetica ai diritti fondamentali: ne è il complemento sistemico, nella misura in cui l’integrazione non si realizzi.

La pronuncia R.G. 14013/2024 dimostra che il diritto positivo italiano già contiene gli strumenti per operare questa distinzione. Non occorrono categorie ideologiche, ma applicazione coerente dei principi costituzionali e convenzionali.

L’integrazione diventa così il criterio ordinatore della permanenza. Non come slogan, ma come fatto giuridicamente accertabile. Ed è su questo terreno che si gioca il futuro delle politiche migratorie, anche in chiave europea.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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