Con decreto del 6 febbraio 2026, nel procedimento iscritto al R.G. 4107/2024, il Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, D.lgs. 25/2008 e 19, comma 1, D.lgs. 286/1998.
Il provvedimento assume particolare rilievo perché interviene in un contesto normativo già inciso dal D.L. 20/2023, chiarendo che l’abrogazione dei periodi dell’art. 19, comma 1.1, T.U.I. relativi agli indici legislativi del radicamento non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare quale obbligo costituzionale e internazionale dello Stato italiano. Il Collegio ribadisce che l’art. 5, comma 6, T.U.I., letto in combinato disposto con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 2 e 3 Cost., continua a imporre una valutazione sostanziale e comparativa, fondata sul bilanciamento tra interesse pubblico all’allontanamento e tutela dei diritti fondamentali della persona.
La motivazione si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità, richiamando espressamente l’elaborazione delle Sezioni Unite n. 24413/2021 e la successiva evoluzione interpretativa, fino alla recente sentenza della Cassazione dell’11 novembre 2025 n. 29593, che individua nel “radicamento sufficientemente forte” il criterio decisivo per il riconoscimento della protezione complementare.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva dimostrato un percorso di integrazione effettiva: trasformazione del contratto a tempo indeterminato nel settore metalmeccanico, retribuzione stabile, autonomia abitativa con contratto di locazione intestato, iscrizione anagrafica, assenza di precedenti penali, consolidamento di relazioni sociali e piena partecipazione alla vita della comunità locale. Il Tribunale ha ritenuto che l’allontanamento avrebbe determinato una compromissione grave e sproporzionata del diritto alla vita privata ormai radicata in Italia, in assenza di esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
Questa decisione conferma un punto essenziale: la protezione complementare non è una forma residuale di tutela, ma uno strumento strutturale di governo dell’immigrazione. Essa opera quando l’integrazione non è meramente dichiarata, ma concretamente dimostrata attraverso elementi oggettivi e verificabili.
Ed è qui che il collegamento con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” diventa evidente.
Il sistema giuridico italiano, anche dopo le modifiche del 2023, non ha abbandonato il criterio del radicamento. Ha semplicemente spostato l’asse dalla tipizzazione legislativa degli indici alla responsabilità interpretativa del giudice, chiamato a riempire di contenuto la clausola elastica degli obblighi costituzionali e internazionali. In altri termini, il diritto positivo continua a riconoscere che l’integrazione effettiva produce effetti giuridici.
La protezione complementare diventa, così, il punto di equilibrio tra due esigenze: da un lato la necessità di preservare la coerenza e l’autorità dell’ordinamento; dall’altro la tutela della dignità della persona che abbia costruito in Italia la propria identità sociale.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” si fonda esattamente su questo equilibrio. L’integrazione non è un concetto retorico, ma un fatto giuridico che deve essere dimostrato attraverso lavoro stabile, rispetto delle regole, autonomia economica e inserimento nella comunità. Quando tali elementi sussistono, il diritto tutela il radicamento e impedisce uno sradicamento sproporzionato. Quando non sussistono, il sistema deve poter attivare la ReImmigrazione nel rispetto delle garanzie costituzionali.
La decisione del 6 febbraio 2026 mostra che l’ordinamento italiano dispone già degli strumenti per operare questa selezione in modo rigoroso e proporzionato. Non è necessario ampliare indiscriminatamente le categorie di tutela, né irrigidire il sistema fino a negare ogni rilevanza all’integrazione. È necessario, piuttosto, applicare con coerenza i criteri di bilanciamento, come richiesto dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
La protezione complementare, letta alla luce dell’art. 8 CEDU e degli obblighi costituzionali, diventa dunque la traduzione giuridica del radicamento. È il riconoscimento che l’integrazione effettiva crea un limite al potere di allontanamento dello Stato. Ed è, al tempo stesso, la condizione che rende credibile un sistema in cui l’integrazione è un dovere e la ReImmigrazione una conseguenza ordinata quando tale dovere non si realizza.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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