Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione, Sentenza 5 dicembre 2025, R.G. 17820/2024 – La protezione complementare come criterio di radicamento nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, pronunciata in data 5 dicembre 2025 nel procedimento iscritto al R.G. 17820/2024, rappresenta un passaggio giurisprudenziale di particolare rilievo nella ricostruzione sistematica della protezione complementare quale istituto strettamente connesso al radicamento effettivo dello straniero nel territorio nazionale.

Il Collegio bolognese, applicando la disciplina dell’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/1998 nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 e precedente alle modifiche introdotte dal D.L. 20/2023 per le istanze già presentate, ha riaffermato con chiarezza un principio che, a mio avviso, segna la linea di continuità tra evoluzione normativa e costruzione giurisprudenziale: la protezione speciale – oggi correttamente qualificabile come protezione complementare – non è un automatismo, ma il risultato di una valutazione comparativa centrata sul grado di integrazione effettiva e sul rischio di sradicamento.

La motivazione si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza n. 24413/2021, valorizzando il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU come limite sostanziale al potere statale di allontanamento. Il Tribunale richiama in modo articolato il criterio del “radicamento”, inteso non come semplice presenza lavorativa, ma come consolidamento di relazioni sociali, autonomia abitativa, stabilità reddituale e progressivo affievolimento dei legami con il Paese di origine.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva dimostrato un percorso di integrazione non meramente formale: contratti di lavoro regolari, assunzione a tempo indeterminato, redditi dichiarati, autonomia abitativa, presenza di familiari sul territorio nazionale, assenza di precedenti penali. Il Collegio ha ritenuto che l’allontanamento avrebbe determinato una lesione sproporzionata della vita privata ormai stabilmente radicata in Italia, in assenza di esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

È qui che la decisione assume una portata che va oltre il singolo procedimento amministrativo. La protezione complementare, così interpretata, diventa lo strumento giuridico attraverso cui l’ordinamento riconosce che l’integrazione effettiva produce effetti giuridicamente rilevanti e non può essere ignorata dall’autorità amministrativa.

Ed è esattamente questo il punto centrale del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

La protezione complementare non è un istituto “umanitario” in senso generico. È, piuttosto, un meccanismo di bilanciamento: da un lato la sovranità dello Stato nel regolare i flussi migratori; dall’altro il riconoscimento che, quando l’integrazione è reale, documentata e consolidata, il rimpatrio forzato diventa giuridicamente e costituzionalmente problematico.

In questa prospettiva, la protezione complementare diventa il filtro selettivo del sistema. Non tutela chiunque, ma chi dimostra di aver costruito in Italia una vita privata effettiva e stabile. Allo stesso tempo, lascia spazio – sul piano sistemico – alla ReImmigrazione nei casi in cui tale radicamento non si realizzi o venga meno.

Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” non è uno slogan politico, ma una proposta di lettura coerente del sistema normativo vigente. L’integrazione è un fatto giuridico prima ancora che sociale. Se accertata, produce un limite all’espulsione. Se non accertata, il sistema deve poter attuare l’allontanamento nel rispetto delle garanzie procedurali.

La sentenza del 5 dicembre 2025 dimostra che la giurisprudenza di merito è perfettamente in grado di operare questo bilanciamento in modo rigoroso, evitando sia automatismi espansivi sia rigidità punitive. Il diritto positivo, correttamente interpretato, già contiene gli strumenti per governare il fenomeno migratorio secondo un criterio di responsabilità reciproca.

La protezione complementare, dunque, non è un’eccezione debole, ma un istituto strutturale che traduce in termini giuridici il concetto di radicamento. È il punto di incontro tra dignità della persona e interesse pubblico. Ed è, al tempo stesso, il presupposto tecnico-giuridico per rendere credibile un sistema che non sia né indiscriminatamente permissivo né irragionevolmente espulsivo.

Se l’integrazione è reale, il diritto la riconosce. Se non lo è, il sistema deve poter attivare la ReImmigrazione nel rispetto delle regole. Questa è la coerenza che oggi l’ordinamento richiede.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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