Nel dibattito giuridico contemporaneo sull’immigrazione, l’istituto della protezione complementare rappresenta uno dei punti di contatto più significativi tra il diritto dell’asilo e le politiche di governo dei fenomeni migratori.
Non si tratta infatti di un mero titolo di soggiorno residuale o di una categoria amministrativa marginale, ma di un istituto che svolge una funzione sistemica: garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona quando non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
Questa funzione emerge con particolare evidenza nel quadro costituzionale italiano. L’ordinamento, infatti, riconosce nell’art. 10, terzo comma, della Costituzione il diritto di asilo come diritto soggettivo direttamente azionabile.
Proprio all’interno di questo spazio costituzionale si colloca la protezione complementare, quale strumento giuridico attraverso cui l’ordinamento dà attuazione agli obblighi costituzionali e internazionali in materia di tutela dei diritti fondamentali dello straniero.
Nel mio studio dedicato all’istituto, pubblicato su Calaméo e Zenodo, ho evidenziato come la protezione complementare non possa essere interpretata come una mera appendice della protezione internazionale, ma debba essere compresa nella più ampia architettura dell’asilo costituzionale.
Il libro è consultabile ai seguenti link:
Calaméo:
https://www.calameo.com/books/0080797753c34c4d2e071
Zenodo (DOI):
https://doi.org/10.5281/zenodo.18903107
In tale lavoro si osserva che:
“La protezione complementare – attraverso cui si realizza l’asilo costituzionale – può essere riconosciuta dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale quando, a seguito di domanda di protezione internazionale, l’ufficio valutatore non abbia ritenuto sussistere i requisiti per la concessione di una protezione maggiore ma, soltanto, quelli per la protezione complementare.” la protezione complementare
Tuttavia la protezione complementare non opera esclusivamente nell’ambito delle procedure di protezione internazionale.
L’istituto può essere attivato anche mediante domanda autonoma rivolta all’autorità amministrativa, realizzando in tal modo una forma diretta di attuazione del diritto di asilo costituzionale.
Come si legge nello studio citato:
“La protezione complementare può essere richiesta con domanda rivolta direttamente al Questore, realizzandosi – anche in tal modo – il diritto costituzionale di asilo.”
Questa impostazione consente di cogliere la vera natura dell’istituto. La protezione complementare non è soltanto una forma di tutela individuale, ma costituisce anche un meccanismo di governo dell’immigrazione.
Essa permette infatti di distinguere tra situazioni in cui l’allontanamento dello straniero sarebbe incompatibile con obblighi costituzionali o convenzionali e situazioni in cui tale incompatibilità non sussiste.
È proprio in questo spazio che si inserisce il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Secondo tale paradigma, il diritto dell’immigrazione dovrebbe fondarsi su un principio di fondo: lo straniero che dimostra un effettivo percorso di integrazione nella società di accoglienza può essere legittimamente ammesso a permanere sul territorio nazionale; viceversa, in assenza di integrazione, il sistema dovrebbe orientarsi verso il ritorno nel paese di origine, nel rispetto delle garanzie costituzionali e internazionali.
La protezione complementare si colloca esattamente in questo punto di equilibrio. L’istituto consente infatti di valutare situazioni in cui l’allontanamento dello straniero comporterebbe una violazione di diritti fondamentali, in particolare del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nel libro si sottolinea come questo profilo sia centrale nella struttura dell’istituto:
“Può ritenersi parte integrante del diritto d’asilo costituzionale il diritto a non essere allontanato verso un paese nel caso in cui tale allontanamento determinerebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU.”
Proprio la tutela della vita privata e familiare consente di valorizzare il grado di integrazione dello straniero nel territorio dello Stato. L’inserimento sociale, lavorativo e familiare diventa così uno degli elementi centrali nella valutazione della legittimità dell’allontanamento.
In questa prospettiva, la protezione complementare non rappresenta soltanto una misura di carattere umanitario, ma un criterio di razionalizzazione del sistema migratorio. Essa consente di individuare le situazioni in cui l’integrazione raggiunta rende incompatibile il rimpatrio e quelle in cui, invece, tale integrazione non si è realizzata.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” permette dunque di leggere l’istituto in una prospettiva più ampia: la protezione complementare diventa uno strumento attraverso cui l’ordinamento può governare il fenomeno migratorio senza rinunciare alla tutela dei diritti fondamentali.
Da questo punto di vista, la protezione complementare assume una funzione di cerniera tra diritto dell’asilo e politiche migratorie. Essa consente di evitare che il sistema si riduca a un’alternativa rigida tra accoglienza indiscriminata e rimpatrio automatico, introducendo invece una valutazione fondata sul rispetto dei diritti fondamentali e sul livello di integrazione raggiunto dallo straniero.
In definitiva, l’istituto della protezione complementare non può essere compreso pienamente se non all’interno di una visione sistemica del diritto dell’immigrazione. In tale visione, la tutela dei diritti fondamentali e la gestione ordinata dei fenomeni migratori non rappresentano obiettivi contrapposti, ma elementi di un medesimo equilibrio.
Ed è proprio in questo equilibrio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” può offrire una chiave di lettura innovativa del sistema giuridico dell’immigrazione, ponendo al centro non soltanto l’ingresso nel territorio dello Stato, ma soprattutto il percorso di integrazione dello straniero all’interno della comunità nazionale.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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