Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione, decreto 10 febbraio 2026, R.G. 16194/2024 – La protezione complementare dopo il D.L. 20/2023 come asse giuridico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

Il decreto pronunciato dal Tribunale Ordinario di Bologna in data 10 febbraio 2026, R.G. 16194/2024, si colloca in un passaggio decisivo dell’evoluzione della protezione complementare. Il Collegio ha accolto il ricorso, accertando il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 e 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998, con durata biennale, rinnovabile e idoneo allo svolgimento di attività lavorativa.

La decisione assume rilievo non solo per l’esito favorevole, ma soprattutto per l’impostazione giuridica adottata. Il Tribunale affronta direttamente la questione dell’impatto del D.L. 20/2023, convertito nella L. 50/2023, chiarendo che l’abrogazione dei periodi terzo e quarto dell’art. 19, comma 1.1, T.U.I. non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare dello straniero. La protezione continua a trovare fondamento negli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, richiamati dall’art. 5, comma 6, T.U.I., e nell’art. 8 CEDU.

Il Collegio valorizza in modo esplicito la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare l’arresto n. 29593/2025, ribadendo che la protezione complementare può essere riconosciuta quando il radicamento nel territorio nazionale sia sufficientemente forte da rendere sproporzionato l’allontanamento. Il parametro non è un’integrazione “piena e irreversibile”, ma un serio e apprezzabile percorso di inserimento nella realtà locale.

Nel caso concreto, l’istante aveva lasciato il Paese di origine per motivazioni economiche. In Italia, in un arco temporale relativamente breve, ha reperito occupazione regolare, ha percepito redditi leciti e progressivamente crescenti, ha consolidato una stabilità abitativa e ha dimostrato capacità di inserimento lavorativo. Il Tribunale sottolinea come proprio l’attività lavorativa costituisca uno dei luoghi principali di costruzione della vita privata, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU.

Il punto centrale della decisione risiede nel bilanciamento. La protezione non è automatica, né illimitata. Essa presuppone una valutazione comparativa tra il grado di integrazione raggiunto e le conseguenze dell’allontanamento, alla luce del principio di proporzionalità. In assenza di ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico o pericolosità sociale, l’espulsione si tradurrebbe in una indebita compromissione del diritto alla vita privata.

È in questo equilibrio che si manifesta, in termini giuridici, il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

La sentenza dimostra che l’ordinamento italiano, anche dopo la riforma del 2023, conserva un meccanismo selettivo fondato su criteri oggettivi. L’integrazione effettiva, documentata attraverso lavoro regolare, stabilità abitativa, relazioni sociali e rispetto delle regole, genera un diritto alla permanenza. L’assenza di tali elementi, o la presenza di condotte incompatibili con l’ordine pubblico, conduce invece a un esito diverso.

La protezione complementare, pertanto, non è una misura assistenziale né un varco generalizzato alla permanenza. È uno strumento di governo giuridico dei flussi migratori. Premia il radicamento reale, non l’inerzia. Consolida la posizione di chi dimostra di partecipare alla vita economica e sociale del Paese. Al tempo stesso, lascia impregiudicata la possibilità della ReImmigrazione quale conseguenza del mancato inserimento o della violazione delle regole fondamentali della convivenza civile.

Il decreto del 10 febbraio 2026 conferma che il sistema normativo vigente, correttamente interpretato alla luce della Costituzione e della CEDU, è già strutturato secondo un criterio chiaro: integrazione come fondamento della permanenza; mancata integrazione come presupposto dell’allontanamento. Non si tratta di contrapporre diritti e sovranità, ma di ricondurre entrambi entro un bilanciamento ragionevole e proporzionato.

La protezione complementare diventa così l’asse giuridico di un modello ordinato: non un’area grigia, ma il punto di convergenza tra dignità della persona, interesse pubblico e responsabilità individuale. È la traduzione normativa di un principio che deve essere assunto con chiarezza: integrazione o ReImmigrazione.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Articoli

Commenti

Lascia un commento

More posts