La sentenza del Tribunale Ordinario di L’Aquila, Sezione specializzata immigrazione, R.G. n. 2165/2023 (già R.G. n. 419/2025), emessa all’esito dell’udienza del 3 febbraio 2026 e depositata il 5 febbraio 2026: protezione complementare e paradigma “Integrazione e ReImmigrazione”

La sentenza del Tribunale Ordinario di L’Aquila, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, R.G. n. 2165/2023 (già R.G. n. 419/2025), emessa all’esito dell’udienza del 3 febbraio 2026 e depositata il 5 febbraio 2026, si colloca in un momento di particolare tensione sistematica per la protezione complementare di cui all’art. 19, comma 1.2, del d.lgs. 286/1998.

La decisione assume rilievo non soltanto per l’esito favorevole al ricorrente, ma per l’impostazione metodologica adottata dal Collegio. Il Tribunale afferma testualmente che «il giudizio attiene alla spettanza del bene della vita e non già alla legittimità dell’atto», chiarendo che, in ragione della natura di diritto soggettivo della posizione dedotta, «i vizi che eventualmente affliggono il procedimento amministrativo non hanno autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al Tribunale».

Si tratta di un passaggio centrale. La protezione complementare non viene trattata come un mero controllo sulla correttezza dell’azione amministrativa, ma come verifica sostanziale della sussistenza dei presupposti per la tutela della vita privata e familiare. Il baricentro si sposta dall’atto alla persona, dal procedimento al radicamento.

Il Collegio affronta poi il nodo della riforma introdotta dal d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito nella l. 5 maggio 2023, n. 50. Viene esclusa l’esistenza di una discontinuità tale da impedire la valutazione della documentazione prodotta successivamente all’entrata in vigore della novella. In tal senso, la sentenza richiama l’orientamento della Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 10 novembre 2025, n. 29593, secondo cui la revisione normativa «non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare», permanendo l’obbligo di effettuare una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto Avv Fabio Loscerbo Protezione C….

Il Tribunale afferma inoltre che «Non essendovi dunque una discontinuità quanto alla normativa da applicare […] la documentazione prodotta dal richiedente, successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, deve essere oggetto di doverosa disamina» Avv Fabio Loscerbo Protezione C….

In questo modo viene riaffermata una continuità costituzionale dell’istituto. La tipizzazione legislativa degli indici di integrazione può essere stata modificata, ma l’obbligo di bilanciamento imposto dall’art. 8 CEDU rimane invariato.

Nel caso concreto, il Collegio valorizza la presenza pluriennale sul territorio, i contratti di lavoro, le buste paga, la certificazione unica attestante un reddito significativo, la partecipazione a corsi di formazione e di lingua italiana, l’estratto contributivo INPS e l’assenza di elementi di pericolosità sociale Avv Fabio Loscerbo Protezione C…. L’allontanamento, secondo il Tribunale, avrebbe determinato la vanificazione degli sforzi compiuti e una lesione della vita privata e familiare del ricorrente.

È proprio in questa dimensione che la sentenza consente di leggere la protezione complementare come luogo giuridico privilegiato di verifica dell’integrazione. Non si tratta di una tutela automatica né di un espediente espansivo. Si tratta di un giudizio comparativo, fondato su elementi concreti e documentati.

Il collegamento con il paradigma “Integrazione e ReImmigrazione” emerge con evidenza. Se la permanenza sul territorio nazionale è subordinata a un bilanciamento che tenga conto del grado di radicamento sociale, lavorativo e relazionale, allora l’integrazione diventa criterio giuridico sostanziale, non mera formula politica. Essa costituisce il presupposto per la tutela; la sua assenza legittima, in un sistema coerente, l’attivazione di percorsi di rientro ordinati e conformi al diritto.

La sentenza del 5 febbraio 2026 non amplia indiscriminatamente l’area della protezione complementare. Al contrario, ne rafforza la struttura argomentativa: tutela dove vi è radicamento effettivo; esclusione dove il bilanciamento non deponga in tal senso. In questa prospettiva, la protezione complementare non è alternativa alla ReImmigrazione, ma ne rappresenta il contrappunto logico.

L’integrazione, verificata in sede giudiziale attraverso parametri oggettivi, diventa la linea di confine tra permanenza legittima e rientro necessario. È su questa linea che si gioca la credibilità del sistema.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36

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