Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Integrazione o ReImmigrazione”.
Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo e oggi affrontiamo un passaggio decisivo per il futuro della protezione complementare in Italia: il confronto tra il sistema vigente, costruito attorno all’articolo 19 del decreto legislativo 286 del 1998, e la disciplina contenuta nell’articolo 18-ter dello Schema di Disegno di Legge recante “Disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e asilo”.
La questione non è meramente tecnica. È una questione di impostazione culturale e costituzionale. Stiamo passando da un modello fondato sul giudizio comparativo, individualizzato e sostanziale, a una norma che sembra introdurre una presunzione legata al decorso del tempo.
Partiamo dal diritto vivente. Una recente sentenza del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, iscritta al ruolo generale 17820 del 2024 e decisa il 5 dicembre 2025, chiarisce in modo netto che la protezione complementare – oggi formalmente qualificata nel nuovo testo come tale, ma già presente nella sostanza attraverso la protezione speciale – trova il suo fondamento nell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il Collegio ribadisce un principio fondamentale: il diritto alla tutela nasce quando l’allontanamento determinerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il parametro non è il mero decorso del tempo. Il parametro è l’effettività del radicamento. Stabilità lavorativa, autonomia abitativa, rete relazionale, assenza di pericolosità, continuità del soggiorno valutata in chiave comparativa rispetto alla situazione nel Paese di origine.
Il sistema vigente è dunque strutturalmente sostanziale. Il tempo è un indice, non è mai stato un automatismo.
Ed è qui che si innesta il problema dell’articolo 18-ter del nuovo Schema di Disegno di Legge. Il comma primo stabilisce che, decorso un periodo di soggiorno regolare di almeno cinque anni, i requisiti sono ritenuti sussistenti, fatta salva la prova contraria, in assenza di determinate carenze linguistiche, abitative o reddituali.
La formulazione appare costruita su una presunzione. Dopo cinque anni, l’integrazione si considera raggiunta, salvo elementi contrari.
Il rischio è duplice.
Da un lato, si introduce un automatismo in positivo: trascorso il quinquennio, la protezione complementare diventa la regola, salvo prova negativa. Questo contrasta con la logica sostanziale dell’integrazione quale percorso verificabile e non quale effetto del mero trascorrere del tempo.
Dall’altro lato, si potrebbe leggere la norma in senso restrittivo, ritenendo che prima dei cinque anni la protezione non sia concedibile, salvo casi eccezionali. Una simile interpretazione comprimerebbe il perimetro applicativo dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del principio di proporzionalità.
Il diritto vivente, invece, è dinamico. La sentenza richiamata dimostra che la protezione può essere riconosciuta anche prima del quinquennio, purché l’integrazione sia effettiva e tale da rendere sproporzionato lo sradicamento. Non è il tempo in sé a fondare la tutela, ma la qualità del radicamento.
Ed è qui che entra in gioco il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.
Se vogliamo essere coerenti, l’articolo 18-ter dovrebbe essere riformulato in senso inverso rispetto all’impianto presuntivo attuale. Non un automatismo dopo cinque anni, ma un termine entro il quale verificare il raggiungimento dei requisiti sostanziali di integrazione.
In concreto, la norma potrebbe stabilire che entro cinque anni di soggiorno regolare lo straniero deve dimostrare il possesso cumulativo di requisiti chiari e verificabili: conoscenza linguistica almeno livello B1, disponibilità di alloggio conforme, stabilità lavorativa o adeguata capacità reddituale, assenza di pericolosità sociale, effettività dei legami familiari e sociali.
Se tali requisiti non sono raggiunti entro il termine, la protezione complementare non può essere riconosciuta e si attiva il percorso di reimmigrazione, salvo impedimenti derivanti da obblighi internazionali inderogabili, come il divieto di refoulement.
Una simile impostazione avrebbe tre vantaggi sistemici.
Eliminerebbe l’ambiguità dell’automatismo temporale.
Renderebbe il testo normativo coerente con il diritto vivente consolidato sull’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione.
E darebbe attuazione concreta al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: la permanenza stabile non deriverebbe dal semplice trascorrere del tempo, ma dall’effettivo adempimento di un obbligo di integrazione.
La protezione complementare può diventare l’architrave di una politica migratoria responsabile e costituzionalmente orientata. Ma solo se resta ancorata alla sostanza del radicamento e non a presunzioni temporali.
Il legislatore ha oggi davanti una scelta chiara: consolidare il modello sostanziale già tracciato dalla giurisprudenza, oppure introdurre meccanismi che rischiano di trasformare la protezione in una regolarizzazione differita.
“Integrazione o ReImmigrazione” significa esattamente questo: integrazione reale, verificabile, esigibile. In mancanza, reimmigrazione ordinata. Senza automatismi, senza ambiguità.
Grazie per aver ascoltato questo episodio.
Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo e questo è “Integrazione o ReImmigrazione”. Ci sentiamo nel prossimo episodio.

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