SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PATTO DELL’UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L’ASILO DEL 14 MAGGIO 2024 E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE” – Formalizzazione del principio di ReImmigrazione come categoria giuridica nell’ambito della protezione complementare

Nel dibattito pubblico la parola “ReImmigrazione” viene spesso caricata di significati ideologici. In realtà, se si vuole costruire un sistema giuridicamente coerente, la ReImmigrazione deve essere sottratta alla dimensione polemica e ricondotta alla dimensione normativa.

La protezione complementare si fonda su un bilanciamento. L’ordinamento riconosce la permanenza quando l’allontanamento sarebbe sproporzionato rispetto alla tutela della vita privata e familiare, alla luce del radicamento effettivo maturato sul territorio nazionale. È una scelta costituzionalmente orientata, fondata sull’art. 8 CEDU e sugli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione.

Ma ogni bilanciamento implica un presupposto. Se il presupposto viene meno, anche l’equilibrio deve essere rivisto.

Lo Schema di Disegno di Legge di attuazione del Patto UE rappresenta l’occasione per formalizzare questo principio. In caso di diniego o revoca della protezione complementare per assenza o perdita del radicamento effettivo, l’allontanamento non deve essere percepito come una misura punitiva o ideologica, ma come l’attuazione coerente del principio di proporzionalità e della tutela dell’interesse collettivo.

La ReImmigrazione, in questa prospettiva, non è un ritorno al passato né una negazione della protezione. È l’esito ordinato di un giudizio che accerta l’assenza delle condizioni che rendevano sproporzionato l’allontanamento. Se l’integrazione non si è realizzata o si è interrotta in modo grave e imputabile, il legame giuridico che giustificava la permanenza non può cristallizzarsi.

Formalizzare il principio di ReImmigrazione significa compiere un’operazione di chiarezza. Significa affermare che l’allontanamento, quando disposto nel rispetto delle garanzie procedurali e del controllo di proporzionalità, costituisce attuazione dell’equilibrio tra diritti individuali e interesse pubblico alla sicurezza, alla coesione sociale e al rispetto delle regole comuni.

In questo modo la ReImmigrazione diventa una categoria giuridica, non uno slogan. Diventa il corollario logico del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. La permanenza è legittima quando l’integrazione è reale e documentata. L’allontanamento è legittimo quando tale integrazione manca o viene meno.

Lo Stato, così, non oscilla tra permissivismo e rigidità. Applica un criterio coerente. Tutela chi ha costruito un radicamento effettivo e garantisce l’ordine giuridico quando tale radicamento non esiste. La formalizzazione legislativa di questo principio, nello Schema di Disegno di Legge di attuazione del Patto UE, renderebbe il sistema più trasparente, ridurrebbe l’ambiguità interpretativa e rafforzerebbe la credibilità dell’intero impianto normativo.

La ReImmigrazione, intesa in senso giuridico, non è la negazione dei diritti. È la conseguenza della loro corretta delimitazione nel tempo e nelle condizioni che ne giustificano l’esercizio.

Integrazione quando il radicamento è effettivo.
ReImmigrazione quando il radicamento manca o si dissolve.

È questo il senso di un sistema equilibrato, proporzionato e costituzionalmente coerente.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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