SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PATTO DELL’UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L’ASILO DEL 14 MAGGIO 2024 E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE” – Definizione normativa del “radicamento effettivo” nell’art. 19 T.U.I. secondo il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

Se la tutela della vita privata e familiare costituisce il fondamento costituzionale della protezione complementare, il concetto di “radicamento effettivo” ne rappresenta il criterio operativo. Oggi questo criterio è frutto di elaborazione giurisprudenziale. Domani deve diventare parametro legislativo.

La giurisprudenza, negli ultimi anni, ha progressivamente chiarito che il radicamento non coincide con una permanenza meramente cronologica sul territorio nazionale. Non basta il tempo. Occorre una qualità del tempo. Occorre dimostrare un inserimento reale nella comunità di riferimento, tale da rendere sproporzionato l’allontanamento.

Tuttavia, in assenza di una definizione normativa, la nozione di radicamento rimane affidata alla sensibilità del singolo giudice o alla prassi amministrativa della singola Questura. Il risultato è inevitabile: disomogeneità decisionale e contenzioso.

Lo Schema di Disegno di Legge di attuazione del Patto UE è l’occasione per superare questa incertezza. L’art. 19 T.U.I. dovrebbe essere integrato con una disposizione che definisca il “radicamento effettivo” sulla base di indicatori oggettivi, verificabili e proporzionati.

Il lavoro non può essere ridotto a un elemento formale. Deve essere valutato come indice di autonomia economica e di partecipazione alla vita produttiva del Paese. Anche un contratto a tempo determinato può essere significativo se inserito in un percorso coerente. La conoscenza della lingua italiana non è un requisito simbolico, ma uno strumento concreto di integrazione. La durata del soggiorno assume rilievo quando si accompagna alla costruzione di relazioni stabili. Le relazioni sociali e familiari devono essere effettive, non meramente dichiarate. L’assenza di pericolosità sociale non è un dettaglio, ma la condizione minima per qualsiasi forma di stabilizzazione.

Trasformare questi elementi in parametri legali significa fare un’operazione di trasparenza. Non si amplia la protezione. La si rende misurabile.

Ed è qui che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova la sua declinazione più concreta.

Se il radicamento effettivo diventa criterio normativo, l’integrazione non resta un concetto retorico ma assume valore giuridico. La permanenza è giustificata quando esistono indicatori oggettivi che dimostrano un percorso di inserimento serio. In assenza di tali indicatori, o quando essi risultino fittizi o interrotti, il sistema deve avere la forza di riconoscere che non si è consolidato alcun legame tale da impedire l’allontanamento.

La definizione normativa del radicamento effettivo evita due estremi. Da un lato, impedisce che ogni permanenza venga automaticamente qualificata come integrazione. Dall’altro, impedisce che l’Amministrazione possa negare in modo generico la sussistenza di un percorso di inserimento.

Nel quadro dello Schema di Disegno di Legge di attuazione del Patto UE, questa riforma avrebbe un duplice effetto. Rafforzerebbe la certezza del diritto e renderebbe coerente la protezione complementare con una visione ordinamentale fondata sulla responsabilità. La tutela opererebbe quando l’integrazione è dimostrata. La ReImmigrazione diverrebbe l’esito ordinato e proporzionato nei casi in cui tale integrazione non si sia realizzata.

Non si tratta di irrigidire il sistema, ma di renderlo leggibile. In uno Stato di diritto, i concetti centrali non possono restare impliciti. Devono essere definiti.

E il “radicamento effettivo”, oggi costruito dalle sentenze, è uno di questi.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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