Integrazione come obbligo giuridico o come effetto del tempo? L’art. 18-ter dello Schema di Disegno di Legge recante “Disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e asilo” alla prova del diritto vivente

L’introduzione del Capo IV-bis dedicato alla “Protezione complementare” nello Schema di Disegno di Legge recante “Disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e asilo” rappresenta, sotto il profilo sistematico, un passaggio rilevante. La scelta terminologica di qualificare espressamente la tutela come “complementare” consente di ricondurre la disciplina nell’alveo degli obblighi costituzionali e convenzionali, superando l’ambiguità lessicale della precedente nozione di protezione speciale.

Il nodo centrale è rappresentato dall’art. 18-ter, rubricato “Valutazione dei requisiti”. È su questa disposizione che si misura la coerenza tra il nuovo impianto normativo e il diritto vivente formatosi sull’art. 19 del d.lgs. 286/1998.

La giurisprudenza di merito più recente – come emerge dalla sentenza del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, n. R.G. 17820/2024, decisione del 5 dicembre 2025 – conferma che la protezione complementare trova il suo fondamento nel diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 Cost. Il parametro è la proporzionalità dello sradicamento, valutata attraverso un giudizio comparativo tra il grado di integrazione in Italia e la situazione nel Paese di origine.

In questo modello, l’integrazione non è un fatto presunto, ma un dato da accertare in concreto. La stabilità lavorativa, la continuità contributiva, la disponibilità di un alloggio idoneo, la solidità dei legami relazionali, l’assenza di pericolosità sociale costituiscono indici sintomatici del radicamento. Il tempo è un fattore rilevante, ma non è mai stato considerato di per sé determinante.

L’art. 18-ter, invece, sembra introdurre una presunzione fondata sul decorso di cinque anni di soggiorno regolare. Decorso tale periodo, i requisiti sono ritenuti sussistenti, “fatta salva la prova contraria”, in assenza di determinate carenze linguistiche, abitative o reddituali.

La questione è allora netta: l’integrazione diventa un obbligo giuridico da dimostrare oppure un effetto automatico del tempo trascorso?

Se il quinquennio viene interpretato come soglia di consolidamento automatico, la protezione complementare rischia di trasformarsi in una regolarizzazione differita. Il tempo diventa il criterio prevalente e la verifica sostanziale si riduce a controllo residuale. Una simile impostazione appare difficilmente conciliabile con la logica dell’art. 8 CEDU, che impone un esame individualizzato e proporzionato.

Se, al contrario, il quinquennio viene letto come limite minimo prima del quale la protezione non può essere concessa, si produce una restrizione incompatibile con il diritto vivente, che ammette il riconoscimento anche in presenza di un radicamento consolidato in un periodo inferiore.

L’ambiguità normativa espone dunque il sistema a due rischi speculari: automatismo espansivo o rigidità restrittiva.

In una prospettiva coerente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, l’art. 18-ter dovrebbe essere riformulato in senso sostanziale. Il quinquennio non dovrebbe operare come presunzione di integrazione, ma come arco temporale entro il quale il soggetto deve dimostrare il raggiungimento di requisiti oggettivi e verificabili.

L’integrazione deve diventare un obbligo giuridico strutturato: conoscenza linguistica certificata almeno livello B1, inserimento lavorativo stabile e tracciabile, disponibilità abitativa conforme, assenza di pericolosità sociale, partecipazione effettiva ai percorsi di integrazione civica. Solo il possesso cumulativo di tali requisiti giustifica la stabilizzazione del titolo di soggiorno.

In mancanza, allo scadere del termine, dovrebbe attivarsi un percorso di reimmigrazione, salvo impedimenti derivanti da obblighi internazionali inderogabili quali il divieto di refoulement ex art. 3 CEDU.

La sentenza del Tribunale di Bologna dimostra che l’ordinamento è già orientato a valorizzare l’effettività del radicamento e non la mera permanenza. Il legislatore, attraverso l’art. 18-ter, ha ora l’occasione di chiarire se intende consolidare questa linea, rendendo l’integrazione un obbligo esigibile e verificabile, oppure affidarsi ad una presunzione temporale che rischia di generare contenzioso e incertezza applicativa.

“Integrazione o ReImmigrazione” è una scelta di sistema. L’art. 18-ter può diventare la norma cardine di un modello fondato su responsabilità, proporzionalità e certezza del diritto. Ma solo se l’integrazione sarà definita come condizione sostanziale e non come effetto del tempo.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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