Il confronto tra il sistema attualmente vigente in materia di protezione complementare – come ricostruito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità – e la disciplina contenuta nello Schema di Disegno di Legge recante “Disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e asilo” pone una questione centrale di tecnica legislativa e di coerenza costituzionale: il passaggio da un modello fondato sul giudizio comparativo ex art. 19 del d.lgs. 286/1998 ad una disciplina che, all’art. 18-ter del nuovo Capo IV-bis (Protezione complementare), sembra introdurre un automatismo legato al decorso del tempo.
Il diritto vivente, come si desume dalla sentenza del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, n. R.G. 17820/2024, decisione del 5 dicembre 2025, è strutturalmente ancorato al parametro dell’art. 8 CEDU e al giudizio comparativo tra radicamento in Italia e situazione nel Paese di origine.
Il Collegio ha ribadito che la protezione speciale – qualificabile in termini sistematici come protezione complementare – costituisce un diritto soggettivo quando l’allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il fondamento non è il mero decorso del tempo, bensì l’effettività dell’integrazione: stabilità lavorativa, autonomia abitativa, rete relazionale, durata del soggiorno, assenza di pericolosità.
La disciplina proposta nello Schema di Disegno di Legge introduce, nel Capo IV-bis, la “PROTEZIONE COMPLEMENTARE”, scelta terminologica che appare condivisibile sotto il profilo sistematico. Tuttavia, l’art. 18-ter (“Valutazione dei requisiti”) contiene una formulazione che merita un approfondimento critico.
Il comma 1 stabilisce che, decorso un periodo di soggiorno regolare di almeno cinque anni, i requisiti di cui all’art. 18-bis, comma 2, sono ritenuti sussistenti, “fatta salva la prova contraria”, se non emergono determinate carenze (linguistiche, abitative, reddituali). La struttura della norma appare costruita su una presunzione: il quinquennio genera una sorta di integrazione presunta, salvo elementi contrari.
Il problema è duplice.
Da un lato, si rischia un automatismo in positivo: trascorsi cinque anni, la protezione complementare diverrebbe la regola, salvo prova negativa. Una simile impostazione contrasta con la logica sostanziale dell’integrazione quale percorso verificabile e non quale effetto del mero decorso del tempo.
Dall’altro lato, si potrebbe ritenere che prima dei cinque anni la protezione non sia concedibile, salvo casi eccezionali, con il rischio di comprimere il perimetro applicativo dell’art. 8 CEDU e del principio di proporzionalità.
Il diritto vivente, al contrario, è costruito su un modello dinamico. La sentenza richiamata evidenzia come la protezione possa essere riconosciuta anche in presenza di un soggiorno inferiore al quinquennio, purché l’integrazione sia effettiva e tale da rendere sproporzionato lo sradicamento. Non è il tempo in sé a fondare la tutela, ma la qualità del radicamento.
In un’ottica coerente con il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, la norma dovrebbe essere riformulata in senso inverso rispetto all’attuale impianto presuntivo.
Non un automatismo dopo cinque anni, ma un termine entro il quale verificare il raggiungimento dei requisiti sostanziali di integrazione.
La formula potrebbe essere strutturata nei seguenti termini concettuali: entro cinque anni di soggiorno regolare, lo straniero deve dimostrare il possesso cumulativo dei requisiti di integrazione – conoscenza linguistica almeno livello B1, disponibilità di alloggio conforme, stabilità lavorativa o adeguata capacità reddituale, assenza di pericolosità sociale, effettività dei legami familiari e sociali. Se tali requisiti non sono raggiunti entro il quinquennio, la protezione complementare non può essere riconosciuta e deve attivarsi il percorso di reimmigrazione, salvo impedimenti derivanti da obblighi internazionali inderogabili.
Una simile impostazione avrebbe coerenza sistemica per tre ragioni.
Anzitutto, eliminerebbe l’ambiguità dell’automatismo temporale, riportando la disciplina sul terreno della valutazione sostanziale.
In secondo luogo, renderebbe il nuovo testo normativo compatibile con il diritto vivente consolidatosi sull’art. 19 T.U.I., evitando frizioni interpretative e possibili censure di legittimità costituzionale o convenzionale.
In terzo luogo, darebbe attuazione concreta al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”: la permanenza stabile non deriverebbe dal semplice trascorrere del tempo, ma dall’effettivo adempimento di un obbligo di integrazione.
La protezione complementare, se costruita in modo rigoroso, può diventare l’architrave di una politica migratoria responsabile e costituzionalmente orientata. Se invece viene ancorata a presunzioni temporali, rischia di trasformarsi in una regolarizzazione differita, svuotando di contenuto l’idea stessa di integrazione come percorso esigibile.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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