Nel dibattito pubblico si parla molto di integrazione. Molto meno si parla degli strumenti giuridici già esistenti per renderla concreta.
L’Accordo di Integrazione, previsto dall’art. 4-bis del Testo Unico Immigrazione, non è una novità da inventare. È una norma vigente. È un meccanismo già strutturato, con un sistema a crediti, con obblighi linguistici, con verifiche biennali, con decurtazioni in caso di condanne o sanzioni amministrative, fino alla possibilità dell’inadempimento con effetti rilevanti sulla permanenza .
Il problema non è la mancanza della norma. È la sua marginalizzazione nella prassi.
Lo Schema di Disegno di Legge di attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo rappresenta un’occasione irripetibile per fare una scelta di coerenza: non aggiungere nuovi strumenti, ma rendere centrale quello già esistente.
L’Accordo di Integrazione nasceva da un’intuizione corretta. L’integrazione non è un fatto spontaneo, ma un processo. Non è un diritto unilaterale, ma un impegno reciproco tra Stato e straniero. Lingua italiana, conoscenza della Costituzione, partecipazione alla vita civile, rispetto degli obblighi fiscali e contributivi, assenza di comportamenti penalmente rilevanti. Tutto questo è già previsto nel sistema dei crediti.
Eppure, nella realtà amministrativa, l’Accordo è spesso ridotto a formalità iniziale, senza reale incidenza strutturale sulle decisioni successive in materia di rinnovo, stabilizzazione o cessazione del titolo.
Se vogliamo che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” diventi qualcosa di più di una formula teorica, dobbiamo partire da qui.
L’integrazione deve diventare il criterio ordinante dell’intero sistema. Non più un elemento accessorio, ma il parametro centrale. E l’Accordo di Integrazione è lo strumento giuridico più coerente per misurarla.
Lo Schema di Disegno di Legge dovrebbe quindi assumere una scelta chiara: collegare l’esito dell’Accordo – la maturazione o la perdita dei crediti – alla stabilità della permanenza. Non in modo automatico e meccanico, ma come elemento decisivo nel giudizio di proporzionalità.
Se l’integrazione è effettiva, documentata, verificata nel tempo, il radicamento si consolida. Se l’integrazione non si realizza o si interrompe in modo grave e imputabile, l’ordinamento deve poterlo registrare. Non come sanzione ideologica, ma come presa d’atto del venir meno del presupposto che giustifica la permanenza.
La ReImmigrazione, in questa prospettiva, non è una posizione politica estrema. È la conseguenza ordinata di un sistema che prende sul serio le proprie regole. Se l’integrazione è il fondamento della permanenza, la sua assenza non può essere irrilevante.
È significativo che lo Schema di Disegno di Legge utilizzi formalmente la categoria della protezione complementare. Questo passaggio lessicale dimostra che il sistema sta evolvendo. Ma l’evoluzione non può fermarsi alla terminologia. Deve tradursi in coerenza strutturale.
L’Accordo di Integrazione, introdotto in una stagione politica che cercava di coniugare legalità e inclusione, può oggi diventare l’architrave di un modello moderno e proporzionato. Un modello nel quale la permanenza non è legata a una categoria burocratica, ma a un percorso reale di inserimento nella comunità nazionale.
Integrazione quando l’impegno è concreto e verificabile.
ReImmigrazione quando quell’impegno manca o viene meno in modo imputabile.
Non è una scelta punitiva. È una scelta di coerenza.
Lo Schema di Disegno di Legge può limitarsi ad attuare il Patto europeo in modo minimale. Oppure può compiere un salto di qualità, rendendo effettivo ciò che è già scritto nel nostro ordinamento ma raramente applicato con rigore.
L’Accordo di Integrazione non va reintrodotto. Va finalmente attuato.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea n. 280782895721-36

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