Quando Palazzo Chigi parla di protezione complementare

Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 161, pubblicato sul sito ufficiale del Governo, utilizza in modo espresso la locuzione “protezione complementare”. Il testo è consultabile al seguente link istituzionale:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-161/31102

Non è un passaggio marginale. Quando Palazzo Chigi sceglie di richiamare una categoria giuridica in un atto ufficiale, compie una scelta precisa: attribuisce a quella categoria un ruolo centrale nel disegno complessivo della politica migratoria. Non è più un tema confinato alle aule dei tribunali o ai dibattiti tra tecnici del diritto. Diventa parte della strategia di governo.

Per lungo tempo la protezione complementare è rimasta in una zona poco definita del discorso pubblico. Dopo il superamento della protezione umanitaria e la riscrittura dell’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, essa ha assunto una fisionomia normativa più chiara, ma il confronto politico ha continuato a oscillare tra posizioni estreme, senza coglierne la funzione strutturale. O la si considerava una tutela residuale, quasi accessoria, oppure la si caricava di significati impropri.

Il richiamo contenuto nel Comunicato n. 161 segna un cambio di passo. La protezione complementare viene indicata come elemento oggetto di disciplina e intervento. Questo significa che il legislatore ha individuato in essa il punto in cui si concentra il bilanciamento tra diritti fondamentali e governo dei flussi. Non è nell’ingresso che si gioca la credibilità del sistema, ma nella permanenza.

La protezione internazionale in senso stretto risponde a presupposti oggettivi di persecuzione o conflitto armato. I permessi di soggiorno legati al lavoro seguono logiche economiche. La protezione complementare, invece, si colloca in una dimensione diversa: quella in cui lo Stato valuta se la permanenza sul territorio sia compatibile con l’interesse pubblico e con un percorso effettivo di integrazione. È qui che si decide chi resta e sulla base di quali criteri.

Da tempo sostengo che proprio questa categoria rappresenti il laboratorio del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Non come slogan, ma come schema giuridico. La protezione complementare consente di superare la contrapposizione tra apertura indiscriminata e chiusura ideologica. Introduce una logica di responsabilità. La permanenza non è automatica, ma è il risultato di una verifica concreta.

Quando Palazzo Chigi parla di protezione complementare, riconosce implicitamente che il nodo centrale del sistema non è l’accoglienza in sé, ma la qualità della permanenza. È un passaggio che sposta l’attenzione dalla quantità alla qualificazione. Ed è in questa qualificazione che l’integrazione assume rilievo giuridico.

La questione ora è come questa centralità verrà declinata. Se la protezione complementare viene irrigidita senza criteri chiari, si rischia una compressione eccessiva dei diritti. Se viene lasciata priva di parametri verificabili, perde la propria funzione di equilibrio. Il punto non è restringere o ampliare in astratto, ma definire standard coerenti e oggettivi.

Il Comunicato n. 161 non offre ancora la disciplina di dettaglio, ma offre un segnale politico inequivocabile: la protezione complementare è diventata uno snodo strategico. È su questo terreno che si misurerà la capacità dello Stato di coniugare tutela costituzionale e governo responsabile dell’immigrazione.

Quando Palazzo Chigi parla di protezione complementare, il dibattito non può più restare superficiale. È lì che si decide il futuro dell’equilibrio tra integrazione e permanenza.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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