Il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 161, pubblicato sul sito ufficiale del Governo, utilizza espressamente il termine “protezione complementare” nel delineare le nuove linee di intervento in materia di immigrazione. Il testo è consultabile al seguente link istituzionale:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-161/31102
Non si tratta di un dettaglio terminologico. Quando una categoria giuridica viene richiamata in modo esplicito in un comunicato governativo, significa che quella categoria ha assunto una rilevanza sistemica. Non è più materia riservata agli operatori del diritto o alla giurisprudenza di merito. È diventata parte dell’architettura politica del sistema.
La protezione complementare, dopo la riformulazione dell’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione e il superamento definitivo della protezione umanitaria, rappresenta oggi il punto di equilibrio tra tutela dei diritti fondamentali e governo dei flussi. Non è una forma attenuata di protezione internazionale, né una scorciatoia amministrativa. È la sede in cui lo Stato valuta concretamente se la permanenza sul territorio sia giuridicamente giustificata alla luce di un radicamento effettivo.
Da febbraio 2025 su ReImmigrazione.com sostengo una tesi precisa: la protezione complementare è il laboratorio del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. È lo spazio normativo in cui l’integrazione non viene evocata come principio astratto, ma viene misurata nella sua concretezza. Non è il momento dell’ingresso nel territorio che decide tutto; è la qualità della permanenza che diventa decisiva.
Nel sistema attuale, la protezione internazionale in senso stretto risponde a logiche legate alla persecuzione o al conflitto armato. La disciplina dei permessi per lavoro si colloca invece su un piano prevalentemente economico. La protezione complementare si situa su un livello diverso: quello del bilanciamento tra vulnerabilità, integrazione e interesse pubblico. È qui che si decide chi resta e sulla base di quali presupposti.
Il fatto che il Governo utilizzi questa categoria in modo espresso conferma che il vero snodo del sistema non è più solo l’accoglienza, ma la regolazione della permanenza. Il dibattito si sta spostando dall’ingresso alla permanenza qualificata. Questo spostamento coincide esattamente con il cuore del paradigma che elaboro da tempo: non basta entrare, occorre integrarsi; se l’integrazione non si realizza, la permanenza non può trasformarsi in automatismo.
La protezione complementare diventa così il punto in cui lo Stato esercita la propria responsabilità. Non è una concessione generica, ma una valutazione. Non è un meccanismo assistenziale, ma una decisione che tiene insieme diritti fondamentali e doveri di integrazione. Proprio per questo rappresenta il terreno su cui si misura la credibilità di qualsiasi politica migratoria che voglia essere strutturata e coerente.
Se oggi la protezione complementare entra stabilmente nel lessico istituzionale, significa che il sistema ha riconosciuto dove si colloca la partita decisiva. La questione non è ampliare o restringere in modo ideologico. La questione è definire criteri chiari, verificabili e coerenti che rendano l’integrazione un elemento oggettivo e non una formula retorica.
Il laboratorio è aperto. Ora occorre trasformare quella categoria giuridica in uno strumento di governo capace di coniugare tutela costituzionale e responsabilità individuale. È in questo spazio che il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” trova conferma e prospettiva.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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