Il disegno di legge sull’immigrazione e il ruolo centrale della protezione complementare
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché norme per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024. Si tratta di un intervento organico, destinato a incidere sull’assetto complessivo del sistema.
Nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 161, pubblicato sul sito ufficiale del Governo, viene utilizzata in modo espresso la locuzione “protezione complementare”. Il testo è consultabile al seguente link istituzionale:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-161/31102
Questo richiamo non è neutro. Non è una formula generica. È il segnale che la protezione complementare viene considerata uno snodo strutturale nel nuovo equilibrio tra disciplina europea dell’asilo e competenza nazionale sulla permanenza.
Il Patto UE del 14 maggio 2024 ha ridefinito il quadro europeo introducendo procedure uniformi, meccanismi di solidarietà tra Stati membri e strumenti di gestione delle frontiere. Tuttavia, la dimensione europea non esaurisce la questione della permanenza sul territorio nazionale. Proprio qui si colloca la protezione complementare.
Da tempo sostengo che la protezione complementare sia il cuore del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Non come posizione ideologica, ma come costruzione giuridica coerente con l’ordinamento. La protezione internazionale in senso stretto risponde a presupposti oggettivi di persecuzione o conflitto. La protezione complementare, invece, opera nel momento successivo, quando lo Stato deve valutare se il rimpatrio sia compatibile con i diritti fondamentali e con il radicamento effettivo maturato nel tempo.
Il disegno di legge, collocandosi nel solco dell’attuazione del Patto UE, non può ignorare questo passaggio. Più l’ingresso e la procedura di asilo vengono standardizzati a livello europeo, più diventa decisiva la fase della permanenza qualificata. È in questa fase che si misura l’integrazione. Non come concetto astratto, ma come dato verificabile.
La protezione complementare è lo strumento che consente di evitare sia l’automatismo della permanenza sia l’arbitrarietà della revoca. È il luogo in cui si tiene insieme il divieto di refoulement, la tutela costituzionale e l’interesse pubblico alla regolazione dei flussi. In questo senso, essa rappresenta il laboratorio del sistema.
Se il disegno di legge di attuazione del Patto europeo richiama esplicitamente la protezione complementare, significa che il legislatore ha individuato dove si colloca il punto di equilibrio. Non è nella sola gestione delle frontiere che si costruisce la credibilità della riforma, ma nella capacità di definire criteri chiari per la permanenza sul territorio.
Il paradigma che elaboro da anni parte da questa consapevolezza: chi si integra resta, chi non si integra deve tornare nel proprio Paese secondo procedure ordinate e conformi al diritto. La protezione complementare è il meccanismo giuridico che rende praticabile questo principio. È lo spazio in cui la permanenza non è una concessione indiscriminata, ma il risultato di una valutazione motivata.
Il nuovo disegno di legge, nel momento in cui si inserisce nel quadro del Patto UE, conferma che la protezione complementare non è una categoria marginale. È il centro del sistema. È il punto in cui si decide la qualità della permanenza e, quindi, la coerenza dell’intera politica migratoria.
Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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