Attuazione del Patto UE e protezione complementare: il nuovo assetto del sistema migratorio

Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri introduce disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale e contiene norme per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024. È un passaggio strutturale, destinato a incidere in modo profondo sull’assetto complessivo del sistema.

Nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 161, pubblicato sul sito ufficiale del Governo, viene utilizzata in modo espresso la locuzione “protezione complementare”. Il testo è consultabile al seguente link istituzionale:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-161/31102

Questo richiamo non è secondario. È la conferma che la protezione complementare non è un elemento periferico della disciplina migratoria, ma uno snodo centrale nel nuovo equilibrio tra diritto europeo, sovranità nazionale e permanenza sul territorio.

Da tempo sostengo che la protezione complementare rappresenti il cuore del paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Non come formula politica, ma come architettura giuridica. Il sistema dell’asilo, in senso stretto, risponde a presupposti oggettivi legati alla persecuzione o al conflitto. Il sistema dei permessi per lavoro risponde a logiche economiche. La protezione complementare, invece, è il luogo in cui lo Stato valuta la qualità della permanenza, la proporzionalità del rimpatrio, la consistenza del radicamento.

Il Patto UE del 14 maggio 2024 ridisegna le procedure, rafforza i controlli, introduce meccanismi di solidarietà tra Stati membri. Ma non elimina la dimensione nazionale della permanenza. Al contrario, la rende più rilevante. Quanto più l’ingresso e la protezione internazionale vengono incardinati in schemi europei standardizzati, tanto più la fase successiva – quella della permanenza qualificata – diventa decisiva.

È in questa fase che opera la protezione complementare. Ed è qui che si misura l’integrazione. Non in modo retorico, ma attraverso una valutazione concreta. Il paradigma che elaboro da anni si fonda proprio su questo: la permanenza non può essere automatica, ma nemmeno arbitraria. Deve essere giuridicamente motivata sulla base di un percorso effettivo.

Il disegno di legge di attuazione del Patto UE, nel momento in cui richiama la protezione complementare, riconosce implicitamente che il vero punto di equilibrio del sistema non è l’accoglienza indiscriminata né la chiusura generalizzata, ma la regolazione della permanenza attraverso criteri verificabili. Questo è esattamente il terreno su cui si colloca il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”.

La protezione complementare non è una zona grigia. È il laboratorio. È lo spazio normativo in cui si tiene insieme il divieto di refoulement, la tutela costituzionale e la responsabilità individuale. Se l’integrazione è reale, la permanenza trova fondamento. Se l’integrazione non si realizza, il sistema deve prevedere un rientro ordinato e conforme al diritto.

L’attuazione del Patto UE non sposta il centro del sistema lontano dalla protezione complementare. Al contrario, lo conferma. Più il quadro europeo si struttura, più diventa evidente che la decisione su chi resta e a quali condizioni passa attraverso questa categoria.

La protezione complementare è stata al centro del mio paradigma fin dall’inizio. Oggi, con il disegno di legge di attuazione del Patto europeo, essa diventa esplicitamente centrale anche nel discorso istituzionale. Non è un dettaglio tecnico. È il punto in cui si costruisce il nuovo assetto del sistema migratorio.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista iscritto al Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea
ID 280782895721-36

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